“Il comma 4 dell’articolo 92, nel demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della distribuzione dell’offerta territoriale in materia di gioco d’azzardo, si pone in
“Il comma 4 dell’articolo 92, nel demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della distribuzione dell’offerta territoriale in materia di gioco d’azzardo, si pone in conflitto con la legislazione regionale che allo stato regolamenta tale distribuzione nel perimetro delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di tutela della salute. Auspica che nel redigendo schema di rapporto possa essere introdotta una specifica osservazione in proposito, che troverebbe legittimazione nell’articolo 41 della Costituzione, che stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.
Lo ha dichiarato Giovanni Endrizzi in Commissione sanità del Senato.