Già nel settore non si parla più di altro… Infatti lo scorso Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo della legge di bilancio per il 2020, tra le cui previsioni
Già nel settore non si parla più di altro…
Infatti lo scorso Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo della legge di bilancio per il 2020, tra le cui previsioni fa bella mostra di sé l’art. 92 che contiene gli elementi minimi necessari per l’indizione del bando di gara per la assegnazione delle concessioni per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento.
Innanzitutto la prima novità è costituita dal fatto che la gara è anticipata rispetto alla scadenza delle attuali concessioni, infatti dovrà essere indetta entro il 31.12.2020, certo la sua conclusione non sarà immediata e probabilmente le nuove concessioni saranno firmate a fine 2021 o inizio 2022.
Ma le vere novità sono altre, e di non poco spessore.
Infatti ove il testo non dovesse subire modifiche, ipotesi poco plausibile, la struttura del mercato e della concessione non sarebbero affatto uguali a quelle attuali, ma connotati da grosse differenze.
La procedura, pur essendo “aperta” cioè senza un numero predeterminato di concorrenti, “non discriminatoria” cioè strutturata in modo da non precludere la partecipazione a taluni soggetti, nel rispetto dei principi atti ad assicurare imparzialità, trasparenza e par condicio tra i partecipanti, e “competitiva” quindi con la previsione di offerte economiche al rialzo.
Possono partecipare soggetti “che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica”; quindi gli operatori del gioco legale, sarà poi il bando vero e proprio a indicarci se sia previsto anche un livello di raccolta minimo per poter partecipare.
Alla prima lettura viene subito ad evidenza che l’articolo non specifica che a essere messa a bando è la “conduzione operativa della rete telematica di raccolta”, pur contemplata nel testo: che ci sia la volontà di modificare il ruolo del concessionario? E chi gestirebbe la rete?
Di fatti ciò che viene assegnato con la gara sono i diritti di attivazione degli apparecchi e dei punti di raccolta.
Innanzitutto il numero degli apparecchi di tipo AWPR (?) è di 250.000, quindi 15.000 in meno della attuale consistenza del mercato.
Ma soprattutto la norma non si riferisce ad apparecchi da gioco per i quali ci si impegna a far richiesta di nulla osta, ma a dei “diritti” per apparecchi, quindi al diritto di attivare un determinato numero di apparecchi da installare nei punti di vendita.
In pratica chi si candida a diventare – o rimanere – concessionario per gli apparecchi dovrà presentare una offerta economica di un minimo di € 1.400 per apparecchio (per ogni diritto ad attivare il singolo apparecchio) e dovrà presentare una offerta per almeno 10.000 diritti AWP (AWPR).
Stesso discorso per i diritti VLT: un minimo di 2.500 per il costo minimo di € 15.500.
Le novità non finiscono qui.
Infatti oltre ai diritti di attivazione degli apparecchi, si introducono i diritti alla attivazione dei punti di raccolta (bar e tabacchi; solo bar e tabacchi) per una base d’asta di € 11.000 per diritto al singolo punto di vendita per un minimo di 100 diritti; mentre l’offerta base per le sale giochi dovrà essere di minimo € 30.000 per sala per almeno 100 sale.
Sono poi messi a bando 50 diritti per poter offrire gioco a distanza, con una base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
La relazione tecnica specifica che in realtà sono messe a bando due concessioni: una per i diritti sugli apparecchi e l’altra per i diritti sui locali.
In pratica l’intera filiera sarà potenzialmente rappresentata solo da concessionari, dei quali forse nessuno di rete, oppure quelli di rete con i diritti per gli apparecchi e con altri soggetti che invece si specializzano nella gestione delle location, dato l’impegno economico necessario per aggiudicarsi ambo le concessioni si può anche ipotizzare che il mercato risulterà più competitivo e più stabile. L’unica certezza e che sarà del tutto differente da quello attuale, per dimensione, tipologia ed affidabilità dei soggetti e ruoli degli stessi.
Non è dato comprendere se i partecipanti siano tenuti (o se possano) a fare l’offerta minima per tutte le tipologie di diritti o possano limitare il proprio interessamento a solo una o più tipologia di diritti, e per quali; inoltre non è dato comprendere se la attivazione sarà limitata ad un preciso ambito territoriale, specie per i diritti delle sale e dei punti di vendita, oppure no.
Il vincolo territoriale forse potrebbe derivare dalla disciplina annunciata nello stesso articolo 92 al comma 4: “Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco”.
Se la prospettiva del superamento del frazionamento normativo sul punto, oggi di fatto appannaggio delle regioni o, peggio, dei comuni, può essere considerata positivamente.
Non si può non rilevare che da una parte lo strumento del decreto ministeriale, atto regolamentare, non potrebbe comunque incidere in modo diretto in via derogatoria o abrogativa sulle leggi regionali e poi di quanto complesso e difficile si potrebbe rilevare il confronto tra ben 3 ministeri su una tale regolamentazione.
Le cose da migliorare in questo testo sono davvero tante.
Di certo vi è quindi solo il costo minimo (almeno per il momento) perché il bando, se inteso nel senso che obbliga e/o permette ad ogni soggetto la partecipazione per tutti i prodotti, richiede un impegno economico minimo di circa 60 milioni di euro per ognuno dei partecipanti per l’acquisto dei diritti, e tenuto conto delle garanzie e degli altri costi per lo start up, si può parlare di investimenti necessari per almeno 100 milioni di euro.
Ciò con l’aggravante che le somme per le aggiudicazioni devono essere versate in due rate: 50% della base d’asta entro 30 gg dalle aggiudicazioni e il saldo riferito alle offerte entro 30 gg dalla sottoscrizione delle convenzioni di concessione.
Con l’inquietante consapevolezza che le concessioni “hanno durata di nove anni, non rinnovabile”: forse volevano dire non prorogabile?…. No quelle sono altre concessioni!
Generoso Bloise
PressGiochi