24 Novembre 2024 - 20:58

Servizio bilancio del Senato su concessione apparecchi e tassa sulle vincite

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha analizzato la legge di Bilancio approdata lunedì 4 novembre e gli articoli relativi alla concessione per le Awp e le Vlt e

08 Novembre 2019

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica ha analizzato la legge di Bilancio approdata lunedì 4 novembre e gli articoli relativi alla concessione per le Awp e le Vlt e il prelievo sulle vincite di Vlt e lotterie previsto nel testo. Il provvedimento è attualmente all’esame della Va commissione Bilancio dove i gruppi parlamentari potranno presentare emendamenti fino al giorno 16 novembre, ore 15,00.

 

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

L’articolo dispone l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

Il comma 1 attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia.

La gara riguarda in particolare le seguenti concessioni:

  1. 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti;

Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

  1. 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

  1. 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
  2. 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
  3. 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.

Il comma 2 fissa la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

Il comma 3 specifica i requisiti dei soggetti partecipanti alle selezioni, i quali devono già esercitare attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

Il comma 4 stabilisce infine che, al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

Secondo la relazione illustrativa, il nuovo modello concessorio avrebbe il pregio di:

  1. ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
  1. razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance.

 

(Incremento del prelievo sulle vincite)

L’articolo dispone l’incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

Si premette che gli articoli 5, comma 1, lettera a), e 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, hanno introdotto un prelievo nella misura del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi videlottery (c.d. VLT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%.

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’aumento dei suddetti prelievi. In particolare, il prelievo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del suddetto decreto direttoriale (videolottery – VLT) è fissato nelle seguenti misure:

  1. 1,9 per cento dal 1° maggio 2020 e 1,3 per cento dal 1° gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;
  2. 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.

Il comma 2 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 curo previsto dall’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto direttoriale (giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea) è fissato al 15 per cento.

Il comma 3, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la modifica della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del suddetto decreto direttoriale, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite. Attualmente tale percentuale è del 10%.

 

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