25 Novembre 2024 - 00:51

Lotto. Per Tar Emilia è illegittima la revoca della concessione per mancato raggiungimento della raccolta

Una tabaccheria bolognese è ricorsa presso il Tar Emilia Romagna contro la revoca della concessione per la raccolta del gioco del lotto adottata dall’Amministrazione dei monopoli a causa del mancato

21 Maggio 2015

Una tabaccheria bolognese è ricorsa presso il Tar Emilia Romagna contro la revoca della concessione per la raccolta del gioco del lotto adottata dall’Amministrazione dei monopoli a causa del mancato raggiungimento, nel biennio 2008/2009, del limite minimo annuo di € 24.314,79.

Accogliendo il ricorso, i giudici bolognesi hanno dichiarato che “la disposizione di cui all’art. 33 della legge n. 724 del 1994 – che ha previsto l’estensione della rete a tutti i tabaccai che ne avessero fatto richiesta entro il 1° marzo di ogni anno purché assicurando un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale – non contempla un automatico e vincolato potere di revoca delle concessioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base del mero dato del mancato raggiungimento del limite di incasso stabilito dai decreti attuativi, dovendosi invece interpretare la norma alla luce della ratio legis diretta a favorire l’ampliamento della rete distributiva di raccolta, sicché la previsione della revoca in caso di insufficiente volume di raccolta di gioco nel corso di un biennio rispetto ad una determinata soglia, inizialmente introdotta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con decreto direttoriale del 30 dicembre 1999 e poi confermata con i decreti direttoriali del 12 dicembre 2003 e del 16 maggio 2007, va letta in coerenza con la finalità suddetta. Se ne è desunto, in particolare, che non sono opponibili al concessionario le previsioni sui limiti minimi di reddito contenute in atti amministrativi generali di carattere non normativo, qualora – pur in presenza di gestione attribuita dopo il decreto direttoriale del 30 dicembre 1999 – nulla disponga al riguardo il contratto che disciplina il rapporto di concessione della ricevitoria, essendo necessaria un’adeguata conoscenza da parte del concessionario, realizzabile solo con un patto aggiuntivo al contratto.

Ciò posto, l’originario contratto per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria gestita dalla ricorrente – valido dal 21 dicembre 2001 al 31 agosto 2009 – nulla stabiliva a proposito del volume minimo di raccolta delle giocate, mentre il contratto relativo al periodo 1° settembre 2009 – 31 agosto 2018 ha previsto all’art. 1 che la “…concessione è altresì revocata qualora in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28 …”. In applicazione di detta disposizione, l’Amministrazione ha ravvisato a carico della ricorrente il mancato rispetto della soglia di reddito fissata – in misura invero più alta – dall’art. 3 del decreto direttoriale del 16 maggio 2007 (“…avendo raccolto giocate per un importo di € 22.447,00 per l’anno 2008 e di € 20.650,00 per l’anno 2009 …”) e, in assenza di ragioni che obiettivamente giustificassero l’insufficienza delle giocate, ha disposto la revoca della concessione. Sennonché, come correttamente obiettato dall’interessata, la gestione asseritamente deficitaria ricade quasi nella sua interezza in una fase temporale in cui difettavano previsioni contrattuali che regolassero questo aspetto del rapporto, sicché nulla può essere preteso a posteriori circa condotte che la ricorrente in quel momento non si era impegnata a porre in essere nel rispetto del parametro del volume delle giocate; né, d’altra parte, un effetto retroattivo può desumersi dalla nuova concessione del 2009, le cui clausole negoziali accessive – come è noto – devono pur sempre interpretarsi secondo buona fede e senza ledere l’affidamento del privato, ai sensi degli artt. 1366 e 1370 cod.civ.”.

 

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