24 Dicembre 2024 - 14:08

Preu, proroghe concessioni, registro operatori: ecco il testo del Decreto fiscale con le ultime modifiche

Nuova versione della bozza di testo del Decreto Fiscale 2020: le novità principali riguardano la tassazione su Awp e Vlt. Di seguito il Titolo II ‘Disposizioni in materia di giochi’

22 Ottobre 2019

Nuova versione della bozza di testo del Decreto Fiscale 2020: le novità principali riguardano la tassazione su Awp e Vlt.

Di seguito il Titolo II ‘Disposizioni in materia di giochi’ del Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020.

 

TITOLO II
Disposizioni in materia di giochi

 

Art. 23
(Proroga gare scommesse e Bingo)
1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “da indire entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “da indire entro il 30 giugno 2020” e le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020”.
2. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “anni dal 2013 al 2019” sono sostituite dalle seguenti “anni dal 2013 al 2020” e le parole “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2020”.

Relazione illustrativa
La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento.
Conseguentemente:
– quanto alle scommesse (comma 1) al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale all’attribuzione delle nuove concessioni.
– relativamente al Bingo (comma 2) si rende necessario prevedere un nuovo termine per l’indizione della gara; con l’effetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dell’anno 2020 la possibilità di partecipare alla gara.
In entrambi i casi la proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari.

 

Relazione tecnica
Comma 1
Sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un’entrata per il 2020 nell’ordine di 52,1 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4735 corner per la raccolta del gioco, a invarianza di costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. “corner”), già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

5.921 x 6.000 = 35,5 Ml€
4735 x 3.500 = 16,6
Totale: + 52,1 Ml€/anno
2020: 52,1 Ml€

 

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

comma 2
È possibile stimare dalla proroga un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 Ml€
2020: 17 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

Art. 24
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole “dopo il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i successivi dodici mesi”.

Relazione illustrativa
L’art. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.
La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) all’introduzione graduale nel mercato degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.
L’art. 6-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha anticipato la riduzione degli apparecchi AWP, stabilendo che: “1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.”.
In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), recante le modalità di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Con tale ultimo decreto è stata data, quindi, attuazione, per quanto riguarda i contenuti dell’art. 1 comma 943 della legge n. 208/2015, esclusivamente alla parte relativa alla riduzione del numero di AWP, anticipandola nei tempi di conclusione e aumentandone la portata ad una percentuale pari al 34,9% (rispetto all’iniziale 30%).
Non ha trovato attuazione la parte dell’articolo relativa alla introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lett. a) con gioco da ambiente remoto -AWPR. Sulla materia è poi intervenuta la legge 145/2018 che, con l’art. 1, comma 1098, ha di fatto differito al 1° gennaio 2020 l’entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” AWP e individuando al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP.
L’immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi AWPR presuppone l’adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter (che prevede, tra l’altro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di stand still di 90 giorni dalla notifica) non si è ancora concluso. Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi).
La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.
La nuova tipologia di apparecchi AWPR conterrà alcune innovazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e di quello minorile, quali, ad esempio, l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria, la possibilità di definire preventivamente un limite di importo da giocare e/o un tempo massimo di utilizzo, la visualizzazione di messaggi con i quali si segnala al giocatore il superamento della soglia relativa all’importo giocato, l’obbligo di esposizione, su ciascun apparecchio, delle indicazioni del costo della partita e delle regole del gioco, messaggi ed avvisi finalizzati al “gioco responsabile”, l’autorizzazione del gioco solo da remoto.

 

Relazione tecnica
La disposizione, non avendo alcun effetto economico, non ha oneri a carico del bilancio dello Stato.
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

Art. 25
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Relazione illustrativa
La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L’art. 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2918, aveva previsto un incremento progressivo della misura delle aliquote applicabili alla raccolta di gioco effettuata mediante AWP e VLT. L’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno incrementato la misura delle predette aliquote progressive.
Attualmente l’aliquota PREU per le AWP è pari al 21,6% della raccolta e quella delle VLT è pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti con decorrenza 1 gennaio 2020 (21,68% e 7,93%) e 1 gennaio 2021 (21,75% e 8%).
La presente disposizione incrementa ulteriormente la misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle citate normative.
L’aumento (con decorrenza 10 febbraio) è, quindi, rispetto agli aumenti previsti per il 2020, dell’1,32% per le AWP e dell’1,07% per le VLT. Per quanto riguarda il 2021, invece, l’aumento è pari all’1,25% per le AWP e all’1% per le VLT.

Relazione tecnica
AWP
Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,084 Mld€.
Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,32 punti percentuali (totale 23%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 304,7 Mln€.
Tenuto conto che l’aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l’aumento di 0,08% (pari a 2,07 Ml€) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 268,4 Ml€.
Per quanto riguarda l’anno 2021, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari al 21,75%, la presente proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a parità di gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 288,5 Mln€.

VLT
Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata in 24,354 Mld€.
Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,07 punti percentuali (totale 9%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 260,6 Mln€.
Tenuto conto che l’aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l’aumento di 0,03% (0,82 Ml€) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 230,5 Mln€.
Si segnala che il payout di mercato (attualmente all’86,73%) pur essendo ancora superiore a quello minimo stabilito per legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l’aumento del PREU. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021, per la quale, quindi, in via prudenziale, si stima un calo del 3% rispetto al 2020.
Pertanto, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari all’8%, la presente proposta comporta un aumento di 1 punto percentuale che, con il citato calo del 3% del gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 236,2 Mln€.

 

 

Art. 26
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) i soggetti
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.
4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

 

Relazione illustrativa
La norma estende l’obbligo di iscrizione in un registro pubblico, già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale esenzione renderà ancor più efficace il presidio dell’Agenzia sul comparto dei giochi pubblici e contribuirà a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’offerta di gioco pubblico.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.
L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria è applicata al Concessionario che intrattenesse rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte è prevista la decadenza dalla Concessione.

Relazione tecnica
Stimando che nel settore operano circa 115.000 operatori, di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 27,9 milioni di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima è stata effettuata prudenzialmente considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

 

 

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.
2020 e ss.: 27,9 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

Art. 27
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Relazione illustrativa
L’articolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalità attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione all’Agenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia per l’esercizio delle attività di gioco pubblico.

 

Relazione tecnica
La norma in esame, impedendo il trasferimento di somme verso operatori che offrono gioco in Italia senza concessione e, comunque, in violazione delle norme del nostro ordinamento e, quindi, in completa evasione d’imposta, comporterà che il gioco venga canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall’Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili.
Ipotizzando prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 ML€ per il 2019) del 5%, scaturirebbe una maggiore base imponibile di 45 Ml€ (900 x 5%), per una maggiore imposta stimata di almeno 10 Ml€.
Considerando che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi, è ragionevole ritenere che per il 2020 il maggior gettito stimato sia pari a 2,5 Ml€, cioè un quarto di quello annualmente previsto.
2020 e ss.: 2,5 Ml€
2021 e ss.: 10 Ml€

 

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

 

Art. 28
(Agente sotto copertura)
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e all’Arma del carabinieri, ciascuna delle quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo. Conseguentemente, l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

 

Relazione illustrativa
Sulla base delle indagini svolte dalla magistratura e dalla forze di polizia si è appurato che molte violazioni in materia di gioco, ivi comprese quelle che riguardano la violazione del divieto di gioco per i minori di anni 18, avvengono utilizzando procedure ed accorgimenti tecnici, di cui è difficoltoso l’accertamento o molto complesse le procedure tecniche per risalire alle modalità illecite con cui le violazioni cono perpetrate. Ad esempio, sono diffusi sul territorio apparecchi illegali posti in pubblici esercizi che, apparentemente, servono per erogare servizi come ricariche telefoniche ed altro, ma che, mediante comandi elettronici, vengono “convertiti” in videopoker o slot machine illegali. Oppure, è stato appurato che talune agenzie di scommesse, anche se collegate a bookmaker in possesso di concessione, offrono “in nero” scommesse mediante collegamento telematico con altri bookmaker illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato.
Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilità, per gli appartenenti all’Agenzia delle entrate e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identità.
La disposizione, quindi, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. All’utilizzo del fondo le cui modalità di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Le eventuali vincite conseguenti tali attività di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma riprende quella già contenuta nell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, riformulandola stante l’avvenuto accorpamento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma potrà essere utilizzata anche per appurare i reali soggetti titolari di piattaforme di gioco che offrono illecitamente scommesse o altri giochi on line in Italia, andandosi quindi a coordinare con la disposizione che introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all’esercizio di tale attività.

 

Relazione tecnica
La norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto “deterrente” che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali.
I settori in cui la possibilità di effettuare giocate da parte dell’Agenzia e delle forze dell’ordine presenterà il più alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi.
A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al D.L. n. 4/2019 è stato stimato un aumento del volume d’affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019. A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore dello scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 Md€ di raccolta nel corso del 2018), può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 Ml€ che, applicando il PREU del 20% fa stimare un maggior introito erariale di 25 Ml€ dal 2020.
2020 e ss.: 25 Ml€
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

Art. 29
(Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo”.

Relazione illustrativa
La norma di cui al comma 1 in commento rafforza i divieti già esistenti per l’esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull’attività. In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell’attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.
La norma di cui al comma 2 integra il dettato dell’articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto è applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo; con l’occasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.

 

Relazione tecnica
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 30
(Omesso versamento dell’imposta unica)
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.

Relazione illustrativa
Nel settore delle scommesse sono numerosi i casi di mancato versamento dell’imposta unica, sovente oggetto di un contenzioso tributario alimentato talvolta in maniera dilatoria, a fronte del quale le disposizioni attuali consentono all’operatore di continuare ad offrire gioco, senza versare il tributo dovuto. Con la norma in esame si prevede che in caso di accertamento dell’imposta dovuta, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva. Tale disposizione si rende opportuna da un lato per non far venir meno il rapporto fiduciario con il concessionario e, dall’altro, per evitare situazioni di “concorrenza sleale” nei confronti di operatori regolari.
Il comma 2 della norma consente all’Amministrazione di poter utilizzare mezzi più efficaci per ottenere il versamento dell’imposta unica, a fronte dell’esistenza di una garanzia fideiussoria in quanto, allo stato, la norma prevede la possibilità di escussione delle garanzie soltanto dopo la
liquidazione automatizzata e l’iscrizione a ruolo, in caso di inadempimento (art. 24 del D.L. n. 98/2011).

Relazione tecnica
Il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l’Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, è pari ad un importo di circa 74 Ml€ di imposta.
L’ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 Ml€, che, sulla base dell’andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l’indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.
La norma proposta può consentire un più immediato recupero dell’evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.
Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi annui per l’Erario sono pari a 30 Ml€.
2020 e ss.: 30 Ml€

Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell’imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell’imposta.
La disposizione prevede che l’Agenzia può procedere alla chiusura dell’esercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dell’imposta.
Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l’aspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell’imposta, che di ritorno alla “legalità” di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.
Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l’esercizio dell’attività a coloro che non versano l’imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l’esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell’imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l’imposta dovuta sarà versata all’Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall’Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell’ambito delle scommesse illegali svolte nell’ultimo triennio.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

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