24 Novembre 2024 - 06:10

Tassa dei 500 mln. Il Tar conferma: “Non si tratta di un nuovo tributo”

Il Tribunale amministrativo del Lazio (Sezione Seconda), è intervenuto in merito al ricorso di un concessionario contro la tassa dei 500 mln dsposta dalla legge di Stabilità 2015 dichiarando il

04 Ottobre 2019

Il Tribunale amministrativo del Lazio (Sezione Seconda), è intervenuto in merito al ricorso di un concessionario contro la tassa dei 500 mln dsposta dalla legge di Stabilità 2015 dichiarando il ricorso in parte improcedibile e per la restante parte respinto.

Il concessionario della rete di apparecchi da gioco chiedeva l’annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha determinato per la ricorrente in euro 83.619.053,60, in applicazione dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il versamento da effettuare nell’anno 2015.

Come si legge nella sentenza:“Secondo quanto sostenuto ancora dalla difesa erariale, la norma della legge di stabilità oggetto di contestazione non avrebbe istituto un nuovo tributo, ma avrebbe operato una riduzione dei compensi dei soggetti che compongono le filiere della raccolta di gioco praticato mediante apparecchi. In altri termini, sarebbe come se lo Stato avesse ridotto da 4 miliardi a 3,5 miliardi di euro il montante delle risorse messo a disposizione delle predette filiere per la loro remunerazione, stabilendo poi un’apposita procedura perché questo contenimento forzoso della remunerazione si “spalmasse” tra i diversi soggetti interessati. Emergerebbe, pertanto, la circostanza che il sacrificio del “taglio” è subito solo per una parte dai concessionari, e ricadrebbe invece per il resto sui gestori e sugli esercenti”.

Il giudice ha ricordato che “la somma definita in capo a ciascuno dei tredici concessionari in proporzione al numero di apparecchi a essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014 deve essere ripartita tra gli operatori della filiera in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali.

Ciò significa anche che i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a versare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, attualmente sono tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 e non devono più rinegoziare i loro rapporti con i concessionari”.

PressGiochi

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