Nel cuore della val d’Ossola e precisamente a Domodossola si sta consumando un contenzioso che potrebbe influire in maniera importate sull’applicazione delle distanze del gioco pubblico dai luoghi sensibili in
Nel cuore della val d’Ossola e precisamente a Domodossola si sta consumando un contenzioso che potrebbe influire in maniera importate sull’applicazione delle distanze del gioco pubblico dai luoghi sensibili in Piemonte e a cascata in tutta Italia.
Quest’oggi, si terrà infatti in Consiglio di Stato, presso la quinta sezione, l’udienza relativa al ricorso di un operatore del gaming contro l’applicazione delle limitazioni metriche attuate dal comune di Domodossola il quale ha emesso un regolamento in attuazione alla legge regionale n. 9 del 2016.
A scontrarsi saranno due perizie, una realizzata dall’Agenzia delle Entrate di Torino, l’altra commissionata dagli imprenditori del settore, che basandosi sugli stessi principi arrivano a conclusioni differenti sui reali effetti del distanziometro in un territorio montano come quello di Domodossola.
Ma andiamo per ordine.
Presso il Tribunale amministrativo regionale il ricorso è stato rigettato parzialmente. Ma nell’ambito del procedimento di merito, il Consiglio di Stato a giugno (udite udite!) 2018 ha riaperto l’istruttoria e nominato un verificatore incaricando l’Agenzia delle Entrate di Torino di accertare quanta porzione di territorio sia preclusa all’installazione degli apparecchi di gioco e se di fatto vi è una reale espulsività dell’offerta nell’ambito dell’applicazione concreta della legge regionale.
La perizia aveva il compito di stabilire “se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Domodossola, sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati dal regolamento del Comune di Domodossola, unitamente al criterio delle modalità di ubicazione, estensione e conformazione dei locali di cui all’art. 6 del medesimo regolamento, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), e, comunque, di riferire la percentuale di territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare”.
Nella perizia depositata dall’Agenzia delle Entrate torinese si evince che sostanzialmente l’applicazione del distanziometro lascia circa il 24% del territorio comunale ancora disponibile all’installazione di apparecchi e all’ubicazione di sale gioco, salva l’applicazione del piano regolatore e del regolamento comunale di Domodossola. Tuttavia l’AdE ammette che va fatta una ulteriore analisi in ordine al rispetto dei fabbricati rientranti in quel 24% di territorio che potrebbero ospitare sale ed in particolare rispetto al piano regolatore e al regolamento comunale. Fabbricati che potrebbero, quindi, non essere idonei per ospitare l’offerta di gioco. Infatti, il comune di Domodossola, oltre all’applicazione delle norme regionali, prevede un regolamento che indica caratteristiche precise di conformazione delle sale giochi.
Gli operatori, hanno quindi realizzato una controperizia basata sugli stessi dati del verificatore e su alcuni dati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli andando più in profondità in merito alla fabbricabilità delle sale nuove e di quelle già esistenti. La controperizia dimostra che di fatto soltanto lo 0,2% degli esercizi già esistenti è in regola con il distanziometro.
Sulla superficie totale del comune di Domodossola, l’area fabbricata è pari al 2,5% essendo un’area molto montuosa. Sull’ambito del territorio i fabbricati esistenti che rispettano i requisiti del piano regolatore e del regolamento comunale sono pari al 6% del territorio.
Gli operatori hanno fatto di più. Hanno confrontato quelli che erano gli esercizi attivi che ospitavano apparecchi prima dell’entrata in vigore della norma regionale nel 2017 e quelli ancora iscritti al Ries oggi: le sale preesistenti, prima dell’entrata in vigore della norma regionale erano 53, oggi sono 6 ma completamente a norma sono solo 3. Le altre 3 rientrano nel raggio di 500 metri da un luogo sensibile e chiuderanno nel 2021. Ne esce fuori che il 95% dei locali preesistenti hanno chiuso o non ospitano più awp.
In sintesi la percentuale di territorio edificabile e in cui è possibile installare apparecchi è lo 0,6% di tutto il territorio comunale.
Ma cosa accadrà ora? E, soprattutto, quale perizia verrà considerata valida?
Nel richiedere la perizia, Palazzo Spada aveva garantito che la valutazione in merito al possibile effetto espulsivo prodotto dalle limitazioni c.d. spaziali contenute nel regolamento impugnato avrebbe assunto un importante rilievo ai fini della decisione del motivo di appello proposto dalla ricorrente. Di fatto oggi il Consiglio di Stato potrà decidere se rigettare la perizia degli operatori, chiedere un accertamento ulteriore al verificatore, o addirittura, rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Aggiornamento delle ore 14,00 – L’udienza che si è tenuta poco fa presso il Consiglio di Stato ha visto il giudice trattenere la causa con riserva.
CD – PressGiochi
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