23 Dicembre 2024 - 08:11

Tessera Sanitaria e Vlt: ecco le nuove regole tecniche

ADM ha emanato quest’oggi, dopo la notifica in CE, il decreto direttoriale contenente le nuove recole tecniche per l’implementazione delle disposizioni contenute nel decreto Dignità del 2018. Come previsto dall’art.

31 Luglio 2019

ADM ha emanato quest’oggi, dopo la notifica in CE, il decreto direttoriale contenente le nuove recole tecniche per l’implementazione delle disposizioni contenute nel decreto Dignità del 2018.

Come previsto dall’art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” che recita “L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori” ADM ha aggiornato la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

 

 

 

L’articolo 1, comma 1 del decreto del Vicedirettore dell’Agenzia Area monopoli del 4 aprile 2017 sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi gioco VLT, art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S. è modificato come di seguito:

  1. la lettera l) punto 4 è così sostituita:

 

«apparecchi videoterminali o VLT (Video Lottery Terminal), ogni apparecchio da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., il cui funzionamento è consentito solo se collegato con il sistema centrale in maniera diretta o per il tramite del sistema di sala, comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei dispositivi di lettura della tessera sanitaria per la verifica della maggiore età del giocatore, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco e della connessione per la trasmissione dei dati»;

 

  1. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera o):

« o) per Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), la carta definita all’articolo 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione delle componenti CNS delle TS-CNS sono riportate nel decreto 20 giugno 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno e il Ministro della Salute attuativo del comma 13 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Le informazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del citato decreto 20 giugno 2011, sono pubblicate sul sito del Sistema TS».

Articolo 2

L’articolo 7, comma 1 del decreto del Vicedirettore dell’Agenzia Area monopoli del 4 aprile 2017 è così modificato:

– dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:

 

« f) essere dotato di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l’accertamento della maggiore età del giocatore con le seguenti modalità:

  1. estrarre il codice fiscale e l’identificativo della tessera sanitaria, inserita nell’apposito dispositivo di lettura, memorizzati nelle prime due tracce della banda magnetica della tessera stessa avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte;
  2. verificare la correttezza formale del codice fiscale e dell’identificativo della tessera;

iii. verificare la maggiore età del giocatore, attraverso la differenza tra la data corrente e quella estratta dal codice fiscale della tessera sanitaria;

 

Il dispositivo di lettura della tessera sanitaria deve sempre consentire l’estrazione manuale della tessera ed essere in grado di rilevare la presenza/assenza della stessa;

  1. g) prevedere meccanismi idonei ad impedire l’avvio di una sessione di gioco in tutti i casi in cui non sia accertata la maggiore età del giocatore tramite lettura della tessera sanitaria; nei casi in cui la tessera sanitaria viene rimossa dal dispositivo di lettura prima dell’esaurimento del credito deve essere stampato, al termine dell’eventuale partita in corso, un ticket contenente il credito residuo.
  2. h) prevedere soluzioni tecniche in grado di visualizzare a video la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura e l’esito della verifica della maggiore età del giocatore. Al termine di ciascuna sessione di gioco è necessario procedere ad un nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l’accesso al gioco.»

Articolo 3

All’articolo 9, comma 2 del decreto del Vicedirettore dell’Agenzia Area monopoli del 4 aprile 2017 è aggiunto alla fine:

«Tali strumenti di pagamento sono disponibili esclusivamente nei casi in cui la tessera sanitaria risulta inserita nell’apposito dispositivo di lettura e sia stata accertata la maggiore età del giocatore».

Articolo 4

Il testo coordinato del decreto del Vicedirettore dell’Agenzia Area Monopoli 4 aprile 2017 sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi gioco VLT, art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S a seguito effetto delle modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3, è riportato in allegato e costituisce parte integrante della presente determinazione

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Leggi il decreto direttoriale

 

PressGiochi