09 Gennaio 2025 - 20:55

Francia. Da Bruxelles luce verde alla nuova regolamentazione sui conti di gioco online

Ottiene il via libera da Bruxelles il decreto francese recante modifica della legge n. 509 e 518 del 18 maggio 2010 sui requisiti imposti dall’amministrazione responsabile per il gioco online

19 Maggio 2015

Ottiene il via libera da Bruxelles il decreto francese recante modifica della legge n. 509 e 518 del 18 maggio 2010 sui requisiti imposti dall’amministrazione responsabile per il gioco online – Arjel – agli operatori del gioco e delle scommesse online relativamente al controllo dei dati di gioco.

La nuova norma prevede di portare a sei anni il termine entro il quale i giocatori online possono richiedere il pagamento del saldo disponibile presso il proprio conto di gioco. Passerebbe da cinque a sei anni anche l’obbligo di conservazione presso i concessionari di tutti i dati relativi all’attività di gioco. Trattandosi di dati personali, si propone che il termine di conservazione corrente, a partire dalla chiusura del conto giocatore, si applichi ai dati che riguardano i giocatori e non solo ai dati dichiarati da ciascun giocatore che escludono i dati personali generati dagli operatori. Si propone altresì di conservare i dati relativi ai conti per i quali non è stata realizzata alcuna attività di gioco.

Vengono proposte diverse modifiche in materia di diritto di rettifica dei dati personali dei giocatori, che permettano loro, in caso di semplici errori di registrazione, di rettificare la data e il luogo di nascita ed eventuali imprecisioni e di accedere ai dati che li riguardano per rettificarli.

Si propone inoltre di istituire l’obbligo, per l’operatore, di informare i giocatori di eventuali discordanze tra le informazioni inserite e i giustificativi trasmessi, derivanti da un semplice errore materiale di inserimento e di permettere che la rettifica venga realizzata dal giocatore o dall’operatore, previo accordo del giocatore.

 

CONTI GIOCO – L’articolo 3 del decreto n. 2010-518 del 19 maggio 2010, relativo all’erogazione di offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori autorizzati di giochi o scommesse online, prevede che, in attesa di verifica da parte dell’operatore dei documenti necessari in base all’articolo 4, possa essere aperto solo un conto giocatore provvisorio. Tale conto provvisorio non permette al suo titolare, di disporre il trasferimento, anche parziale, del suo saldo creditore sul conto di pagamento.

L’articolo 8 del decreto n. 2010-518 del 19 maggio 2010 impone agli operatori autorizzati, al momento in cui chiudono un conto giocatore provvisorio, di accantonare le somme a loro credito per un periodo di cinque anni.

Inoltre, l’articolo 12 del decreto, esclude che un giocatore possa modificare, tra le informazioni personali che lo riguardano, la data e il luogo di nascita. Tale limitazione del diritto di rettifica dei dati personali, apparentemente in contraddizione con gli articoli 39 e 40 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, ai file e alle libertà, impedisce la correzione di errori di inserimento di queste due informazioni al momento dell’apertura di un conto giocatore. Essa contribuisce altresì a moltiplicare le ipotesi nelle quali gli operatori sono tenuti ad accantonare il saldo di un conto provvisorio chiuso, a causa dell’errore al momento dell’inserimento della data e del luogo di nascita di un giocatore e dell’impossibilità di rettificare tali informazioni.

 

PressGiochi