09 Gennaio 2025 - 15:10

Camera. Ddl manifestazioni sportive: interventi contro scommesse clandestine

Si parla anche dei reati commessi in ambito sportivo e legati alle frodi e alle scommesse clandestine nel dossier della Camera dei deputati relativo agli elementi per la valutazione degli

18 Luglio 2019

Si parla anche dei reati commessi in ambito sportivo e legati alle frodi e alle scommesse clandestine nel dossier della Camera dei deputati relativo agli elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale del decreto recante Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

Come si legge: “Il disegno di legge, dopo le modifiche approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di un solo articolo, con il quale delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi. I primi criteri di delega (dettati dal comma 2) prevedono: la ricognizione, il coordinamento, e l’armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive (lett. a); il coordinamento e l’armonizzazione della suddetta normativa con le disposizioni vigenti (lett. b).

 

Al riguardo andrebbe approfondito se il principio di cui alla lettera b) non si sovrapponga con quanto già previsto dalla lettera a) in materia di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

 

In relazione a tali principi di delega, il riordino ed adeguamento interesserà, in particolare, le disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), più volte nel tempo oggetto di interventi d’urgenza da parte del legislatore (da ultimo, appunto, con il decreto-legge n. 53 del 2019). Oltre a profili penali sostanziali (con la previsione di numerosi reati commessi in ambito sportivo: dalla frode, alle scommesse clandestine, alla violenza su persone o cose, al possesso di armi e strumenti atti a offendere, al lancio di oggetti e artifizi pirotecnici, allo scavalcamento e invasione di campo, all’esposizione di striscioni razzisti), la legge del 1989 concerne specifici aspetti processuali, con particolare riferimento ai ricorsi amministrativi avverso l’irrogazione del Daspo da parte del questore; al giudizio di convalida dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di PS nel corso della giornata di svolgimento della manifestazione sportiva; alle ipotesi di arresto in flagranza differita; alla possibilità, in relazione a determinati reati, di ricorso al giudizio direttissimo; al “giudizio” del questore sulla riabilitazione del soggetto sottoposto al Daspo.

 

Ulteriori disposizioni sono contenute nella cd. legge Mancino (L. 205 del 1993) – che ha previsto, tra l’altro (art. 2): la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con i citati emblemi o simboli di (la pena per il contravventore è l’arresto da tre mesi ad un anno).

 

Va poi ricordato il D.L. n. 8 del 2007 (art. 2-bis) che vieta striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (arresto da tre mesi a un anno) e inibisce alle società sportive, di agevolare con contributi, sovvenzioni, facilitazioni (ad es. per la fornitura di biglietti) persone condannate per violenza nelle manifestazioni sportive o colpite da Daspo (art. 8)”.

 

 

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