“L’articolo 6 del ddl recante Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a interventi nel settore del gioco
“L’articolo 6 del ddl recante Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
Come ricarda il dosser della Camera dei Deputati relativo agli elementi di valutazione della qualità del testo, “in particolare, la lettera a) modifica l’articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, aggiungendo il reato di rissa tra quelli che possono comportare l’applicazione del DASPO e specificando che questo può essere determinato anche per fatti commessi non in occasione o a causa di manifestazioni sportive; le lettere b) e c) del comma 1 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti. Il comma 2 dell’articolo 6 modifica l’articolo 8 del decreto legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d’applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; aumenta al comma 5 la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO”.
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