24 Novembre 2024 - 05:21

Slot machine. L’accertamento e’ illegittimo se l’Amministrazione omette di procedere ad un esame tecnico scientifico della macchina priva di Noe

La Commissione tributaria regionale di Bari I Sezione con sentenza2093/2019 del 23/06/2019 pubblicata in data 08/07/2019 ha annullato un AVVISO DI ACCERTAMENTO a mezzo del quale l’Agenzia dei Monopoli ha

12 Luglio 2019

La Commissione tributaria regionale di Bari I Sezione con sentenza2093/2019 del 23/06/2019 pubblicata in data 08/07/2019 ha annullato un AVVISO DI ACCERTAMENTO a mezzo del quale l’Agenzia dei Monopoli ha intimato all’esercente, difeso dall’avv. Massimiliano Ariano, il pagamento dell’importo di circa € 50.000, a titolo di sanzioni e PREU, avendo rinvenuto nel locale un apparecchio privo dei titoli autorizzatori e non collegato alla rete telematica.

Invero l’Ente ha preteso il pagamento del PREU in virtù dell’art l’art. 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 conv. secondo cui il tributo è dovuto « anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’ articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

In merito a ciò l’avv. Ariano, nel giudizio predetto, ha sostenuto che il predetto disposto normativo ha una portata applicativa limitata in quanto riferibile alle sole AWP e VLT per le quali è prevista una vincita in denaro. Restano fuori dal campo di azione dell’art 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 cit. gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro ossia quelli caratterizzati ‘una, dalla possibilità di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc…) l’altra dal semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, ecc…).

 

Sui ricavi conseguiti dall’utilizzo di dette macchine è applicata l’imposta sugli intrattenimenti, nota anche come ISI. Pertanto, secondo quanto sostenuto dall’avv Ariano nei propri motivi di ricorso, l’Agenzia dei Monopoli deve fornire, ai fini della corretta applicazione del predetto disposto normativo, la prova certa che la macchina abbia le caratteristiche tecniche proprie delle slot così come indicati dal Decreto del Direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 4 dicembre 2003 – quali: «l’apparato di inserimento e di erogazione delle monete» (c. d. gettoniera e hopper) e un sistema di «gioco a rulli virtuali caratterizzato dall’aleatorietà» (c.d scheda gioco riconducibile nella tipologia di cui al cit comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S).

 

Nel caso di specie l’Agenzia ha qualificato la macchina rinvenuta come SLOT basandosi unicamente su una dichiarazione resa da un terzo che ha ammesso che l’apparecchio, da videogioco si trasforma in slot attraverso una combinazione di tasti.

 

Accogliendo a pieno le eccezioni sollevate dall’avv Ariano il Giudice Tributario ha sancito un importante principio in tema di accertamenti su macchine prive di NOE ossia che l’apparecchio deve essere ispezionato dai tecnici di SOGEI tanto al fine di accertare la presenza di tutti i componenti propri delle SLOT quali la gettoniera, l’accumulo di monete all’interno, rulli o immagini in sequenza allineate. Il Giudice Tributario ha inoltre precisato che le dichiarazioni rese dal terzo hanno valore semplicemente indiziario su piano probatorio e che le stesse avrebbero avuto valore di prova se suffragate da altri elementi indiziari rinvenibili attraverso una ispezione della macchina.

 

Detta sentenza avalla l’assunto secondo cui in ossequio al principio di imparzialità e buon andamento l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere, tramite SOGEI ad un esame dettagliato dei componenti della macchina alla stregua di canoni scientifici e tecnici del settore tanto al fine di corroborare il proprio accertamento tramite una motivazione tecnica idonea a fugare ogni dubbio in merito all’applicabilità del disposto normativo di cui all’art 39 quater comma 2 del D.L. 269/2003 conv che, contemplando una prescrizione tassativa afferente ai soli apparecchi con vincita in denaro (di fatto il PREU si applica ad apparecchi appartenenti a tale tipologia), esclude il ricorso in via analogica dell’istituto dell’accertamento per altre tipologie di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, sebbene il loro esercizio possa presentare, talvolta, analoghe connotazioni sul piano dell’utilizzo illecito.

 

 

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