24 Gennaio 2025 - 12:37

Agcom: nella Relazione 2019 le linee guida per l’attuazione del divieto delle pubblicità dell’azzardo

Angelo Cardani – nella sua ultima Relazione alle Camere come presidente dell’AgCom – sottolinea come l’autorità abbia monitorato più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali

11 Luglio 2019

Angelo Cardani – nella sua ultima Relazione alle Camere come presidente dell’AgCom – sottolinea come l’autorità abbia monitorato più di 210.000 siti web di vario genere e 77.630 spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando 197 illeciti e denunciando 3 persone.

La Relazione annuale 2019 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Agcom fa il punto anche sul lavoro svolto per attuare l’art. 9 del Decreto dignità che mette al bando la pubblicità e le sponsorizzazioni del gioco d’azzardo.

 

“Nel periodo di riferimento – riporta la Relazione – è entrato in vigore il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità), il quale ha previsto un divieto generalizzato di qualsiasi forma di comunicazione di tipo promozionale concernente il gioco a pagamento.

L’articolo 9, in particolare, prevede un divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo. Tale divieto viene esteso dal 1° gennaio 2019 alle  sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Vengono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Il presidio sanzionatorio, la cui applicazione è rimessa all’Autorità, appare fortemente dissuasivo: per l’inosservanza del divieto è previsto infatti a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

 

Vale ricordare che nel settore del gioco a pagamento era già recentemente intervenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che per la prima volta aveva attribuito all’Autorità competenze di vigilanza e sanzione nel settore della pubblicità del gioco a pagamento, fino a quel momento riservate dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili integranti pratiche commerciali scorrette. La nuova disciplina segna un decisivo mutamento di prospettiva rispetto al quadro normativo vigente per l’ampiezza e l’incidenza del divieto introdotto.

Con delibera n. 579/18/CONS, l’Autorità ha pubblicato un questionario finalizzato ad acquisire elementi utili ai fini della predisposizione di linee guida attuative della norma. Nelle more della definizione dell’iter istruttorio, l’Autorità è intervenuta sull’interpretazione del comma 5 dell’art. 9 – che sancisce una deroga all’applicazione del divieto per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto – per chiarire che la disposizione trova applicazione anche ai contratti di sponsorizzazione in corso di esecuzione, atteso il rapporto di genus ad speciem intercorrente tra i “contratti di pubblicità” e i contratti di sponsorizzazione. Tale interpretazione è stata condivisa anche dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla consultazione hanno partecipato 42 soggetti, i quali, oltre a rispondere ai quesiti, hanno evidenziato le specifiche problematiche applicative e interpretative che la nuova normativa pone in relazione all’attività esercitata, sottolineando come la stessa sia un’attività economica attribuita in concessione dallo Stato e dunque regolata da un atto concessorio e dall’annessa convenzione.

 

Le linee guida, approvate con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, muovono dal presupposto che la ratio che assiste la disposizione è quella di proteggere e tutelare il consumatore e fanno conseguentemente salva la comunicazione che abbia carattere informativo e tutte le comunicazioni di natura business to  business.

 

Nel corso del periodo di riferimento sono pervenuti diversi esposti per presunta violazione del Decreto Dignità, per lo più provenienti da associazioni dei consumatori, in quasi tutti i casi riferibili a contratti in corso di esecuzione stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del divieto e dunque fatti salvi dall’articolo 9, comma 5, del suddetto decreto”.

 

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