Il prossimo 14 luglio entrerà in vigore il divieto di sottoscrivere nuovi contratti per la pubblicità del gioco d’azzardo. La norma – la cui applicazione è stata spostata dal 1
Il prossimo 14 luglio entrerà in vigore il divieto di sottoscrivere nuovi contratti per la pubblicità del gioco d’azzardo. La norma – la cui applicazione è stata spostata dal 1 gennaio ad, appunto, il 14 luglio – è contenuta nell’articolo 9 del cosiddetto “Decreto dignità”, approvato nel luglio 2018.
“Ritengo sia uno strumento utile, benché da solo non sufficiente, per il contrasto alla diffusione dei giochi d’azzardo. Uno degli ostacoli alla riabilitazione delle persone affette da Disturbo da gioco d’azzardo è,- afferma a Diritto Mercato Tecnologia l’avvocato Rita Tuccillo – infatti, il riconoscimento del gioco come un’attività lecita, offerta dallo Stato e pubblicizzata senza alcun limite di orario e di contesto. Si tratta di un primo step per contrastare la diffusione smodata dei giochi d’azzardo e la manifestazione della consapevolezza dello Stato che il gioco d’azzardo, come chiarito già dalla Corte di Cassazione nel 1949, può assumere “connotati parossistici e sproporzionati, quando da forma di svago diventa passione smodata, che distoglie dalle comuni attività della vita”.
Di certo rispetto al divieto assoluto di pubblicità diretta e indiretta di giochi, scommesse con vincita in denaro e giochi d’azzardo contenuto nel Decreto Dignità, le Linee Guida dell’AGCOM appaiono restringere, anche in modo sensibile, l’ambito di applicazione della norma imperativa. Apprezzabile è il divieto di pubblicizzare i giochi anche da parte di influencer e anche in presenza del consenso preventivo rilasciato dal giocatore o di un comportamento concludente nel senso della determinazione al gioco.
Tuttavia ai concessionari sono riconosciuti alcuni efficaci strumenti di offerta e promozione dei giochi. Mi riferisco, in primis, alla possibilità di esporre le vincite realizzate presso i punti vendita dei giochi d’azzardo, purché siano effettuati in modo da non configurare una induzione al gioco; dimenticando però che per un giocatore patologico già la mera indicazione della vincita ottenuta costituisce ex se induzione al gioco. In secundis, si consente la televendita di beni e servizi di gioco, purché sia finalizzata alla conclusione del contratto e non abbia un contenuto promozionale, presumendosi tale la televendita su palinsesto generalista e semigeneralista. Ebbene tale esclusione può inficiare il divieto di pubblicità di giochi d’azzardo potendo determinare una diffusione di canali televisivi, pure già esistenti, dedicati ai giochi e avere un effetto promozionale indiretto”.
PressGiochi
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