“Le società in controllo pubblico, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che svolgono l’attività di
“Le società in controllo pubblico, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che svolgono l’attività di esercizio dei giochi d’azzardo e di giochi non d’azzardo autorizzati, nonché le attività e i servizi complementari e connessi all’esercizio dei giochi, sono tenute al rispetto delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013”.
Lo ha affermato Raffaele Cantone presidente dell’Autorità Anticorruzione nella Relazione annuale Anac presentata in questi giorni alla Camera dei Deputati e pubblicata oggi sul sito del Parlamento.
“Nella delibera n. 290/2018,- spiega Cantone – l’Autorità ha esaminato le misure di trasparenza e prevenzione della corruzione applicabili alle società che esercitano il gioco d’azzardo. Le attività qualificate dalle società ai sensi della determinazione n. 1134/2017 come “attività commerciali nel mercato concorrenziale” e non come “attività di pubblico interesse” non soggiacciono, invece, agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, mentre sono sottoponibili all’accesso generalizzato, fatto salvo il bilanciamento che le società dovranno fare fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali”.