21 Gennaio 2025 - 15:03

Tar Sicilia: respinto ricorso contro l’introduzione di limiti orari e distanziometro ad Agrigento

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto l’istanza cautelare di alcune sale giochi contro l’ordinanza del sindaco del comune di Agrigento all’interno della quale si introducevano distanze dai

17 Giugno 2019

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto l’istanza cautelare di alcune sale giochi contro l’ordinanza del sindaco del comune di Agrigento all’interno della quale si introducevano distanze dai luoghi sensibili e limiti orari alle attività.

Nello specifico, l’ordinanza disponeva il divieto di apertura di sale gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. localizzati a meno di 500 metri da i c.d. siti “sensibili”, nonché limitazioni all’orario di esercizio delle attività di sale gioco autorizzati ex art. 86 (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale da bowling) nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 02.00, sabato e prefestivi dalle ore 13.00 alle 03.00, domenica e prefestivi dalle ore 13.00 alle 02.00; nel periodo non scolastico (dal 16 giugno al 14 settembre) da lunedì a domenica compresi i festivi dalle ore 10.00 alle ore 03.00; e limitazioni agli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, c.6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 01.00: sabato e prefestivi dalle ore 13.00 alle ore 02.00; domenica e festivi dalle 10.00 alle 01.00; nel periodo non scolastico (dal 16 giugno al 14 settembre) dal lunedì a domenica compresi i festivi dalle ore 10.00 alle ore 03.00.

Il Tribunale nel respingere l’istanza ha spiegato che le determinazioni assunte dalla Conferenza Unificata Stato-Regione del 7 settembre 2017 non possono essere ricostruite in termini di cogenza e vincolatività, posto che l’Intesa raggiunta deve essere recepita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che, allo stato, non è stato ancora adottato.

In ogni caso, «l’intesa in questione non si focalizza sugli orari di funzionamento degli apparecchi per gioco lecito, ma delinea in modo più generale il complessivo riordino della materia, con l’obiettivo, unitamente alla fissazione degli orari, di una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia quanto ai volumi sia quanto ai punti vendita”.

Pertanto, per il giudice amministrativo il ricorso non è assistito dal fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela cautelare invocata.

PressGiochi