La mera esposizione della tabella dei giochi vietati ex art. 110 TULPS all’interno dei locali di un bar non è sufficiente a far ritenere legittimamente svolta l’attività con l’installazione di
La mera esposizione della tabella dei giochi vietati ex art. 110 TULPS all’interno dei locali di un bar non è sufficiente a far ritenere legittimamente svolta l’attività con l’installazione di slot machine all’esterno dei locali.
Lo ha affermato il Tar di Catania rigettando il ricorso di un esercente che chiedeva all’amministrazione comunale la possibilità di detenere 4 slot all’esterno del bar.
“La collocazione di n. 4 slot-machine e n. 1 apparecchio meccanico all’esterno dei locali del chiosco–bar gestito dalla ditta ricorrente – ha spiegato il giudice amministrativo – e quindi al di fuori dalla sfera di immediato controllo da parte di chi all’interno di tali locali si trovava ad operare -, consente invece di valutare positivamente le ragioni di urgenza nel provvedere insite nell’esigenza, palesata dall’Amministrazione di intervenire a tutela delle “preminenti esigenze di ordine pubblico, della sicurezza pubblica e dei cittadini”.
E’ necessario, prosegue il Tar, “un necessario ruolo attivo, di vigilanza e controllo, innanzitutto ad opera dello stesso titolare di una licenza di polizia per la gestione di un pubblico esercizio… La collocazione delle 4 slot-machine e di un apparecchio meccanico all’esterno del chiosco–bar, quindi, vanifica totalmente quel ruolo del titolare della licenza, e pertanto, facendo venir meno un preventivo filtro e barriera a che quei luoghi possano diventare una fonte di costante pericolo “per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
PressGiochi
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