Il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai che ha impugnato l’ordinanza del Comune di Macerata su “Misure di contrasto alla ludopatia – limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite apparecchi previsti dalla
Il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai che ha impugnato l’ordinanza del Comune di Macerata su “Misure di contrasto alla ludopatia – limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite apparecchi previsti dalla normativa statale” è statoo trattato oggi dal Tribunale amministrativo delle Marche che ha deciso di respingerlo.
Come ha spiegato dettagliatamente il giudice: “la prova della gravità del fenomeno della ludopatia, che coinvolge, non diversamente da altri, il territorio marchigiano, è la stessa adozione della legge regionale delle Marche n. 3 del 2017, la cui finalità è quella della prevenzione e del trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
Il provvedimento comunale impugnato, quindi, si pone come attuativo di tali indirizzi legislativi e, sotto il profilo motivazionale, poggia sulla stessa ratio sottesa ai citati provvedimenti normativi.
In ogni modo, nell’ordinanza sindacale impugnata si dà adeguatamente conto della specifica situazione esistente nel territorio di Macerata, “frequentata da molti giovani provenienti anche dai paesi limitrofi che frequentano le scuole Superiori presenti in città e soprattutto da giovani provenienti anche da altre Regioni d’Italia che frequentano l’Università”.
Il provvedimento inoltre è stato emanato sulla base dei dati e delle informazioni in possesso del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASUR dell’Area Vasta n. 3 e dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, da cui risulta una diffusione di concessioni leggermente superiori alle medie nazionali e in esito alla ricerca condotta nel 2014 dalla Consulta Provinciale degli Studenti Medi, da cui emerge che il 68% di essi dichiara di aver giocato d’azzardo almeno una volta e che addirittura il 94% dei medesimi dichiara che, pur essendo minorenne, ha trovato esercenti, genitori o altri adulti che non hanno impedito loro di giocare.
Ancora, l’adozione dell’ordinanza è stata preceduta da diverse riunioni con gli enti e le associazioni di categoria nonché con l’ASUR competente (cfr. verbale n. 1 del 30 novembre 2017 e verbale n. 1 del 25 gennaio 2018), al fine di addivenire ad una soluzione condivisa – anche, possibilmente, attraverso il contemperamento degli opposti interessi – per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 3 del 2017 per il contrasto alla ludopatia.
L’ordinanza – continua il TAR – prevede che le limitazioni orarie siano contenute nel limite delle dodici ore complessive giornaliere, limite che, nella fattispecie, è stato pienamente rispettato, collocandosi l’interruzione giornaliera stabilita dal Comune di Macerata ben al di sotto dell’interruzione massima consentita; peraltro, sebbene l’intesa del 7 settembre 2017 sancita in sede di Conferenza unificata Stato Regioni abbia previsto un limite di sei ore complessive di interruzione quotidiana al giorno, la stessa intesa ha tuttavia fatto salva l’efficacia delle disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, che prevedono una tutela maggiore (tra cui si collocano, appunto, quelle dettate nella Regione Marche). Con l’adozione dell’ordinanza impugnata, quindi, è stato realizzato un equo contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
In conclusione, conferma il tribunale amministrativo: “è indubbio il potere del Sindaco di stabilire una sanzione per il mancato rispetto dell’ordinanza. Le prescrizioni dettate dal Sindaco per il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco sono da ricondursi ai poteri attribuiti ex artt. 9 e 10, TULPS all’Autorità di P.S. e quindi legittimano l’irrogazione delle sanzioni, previste dal medesimo Testo unico qualora se ne rilevi l’inosservanza”.
PressGiochi
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