La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha ribadito la legittimità di dell’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno delle sale Bingo. Il
La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha ribadito la legittimità di dell’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno delle sale Bingo.
Il Tar ha spiegato che “Il provvedimento impugnato appare congruamente motivato tenuto anche conto di quanto di recente statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208 del 10/07/. Comunque – sotto il profilo del periculum in mora -, il pregiudizio paventato dal ricorrente, relativo al futuro ed eventuale sviamento della clientela, non presenta i caratteri della gravità ed irreparabilità”.
Recentemente anche il Consiglio di stato si è espresso relativamente alle condizioni per l’istituzione delle rivendite speciali di generi di monopolio presso le sale “Bingo”.
Come ha ricordato Palazzo Spada a luglio 2018, relativamente all’appello di Hbg Entertainment, la legge ha dettato un unico e diverso principio specifico per l’istituzione delle rivendite speciali, ancorandone l’istituzione al risconto di “un’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto” confermando la possibilità di istituire una rivendita speciale nelle sale bingo.
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