25 Dicembre 2024 - 07:01

Puglia e legge sul gioco: con la proroga in scadenza, il Consiglio rinvia la discussione al 7 maggio

Si terrà il prossimo 7 maggio la seduta del Consiglio della Regione Puglia durante il quale è inserito all’ordine del giorno la discussione in merito alla proposta di legge Colonna,

29 Aprile 2019

Si terrà il prossimo 7 maggio la seduta del Consiglio della Regione Puglia durante il quale è inserito all’ordine del giorno la discussione in merito alla proposta di legge Colonna, Borraccino, Leo, Santorsola recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’”.

 

Si va oltre la scadenza dei sei mesi, che cade esattamente al 30 aprile, dalla quella proroga alla legge del 2013 decisa dal Consiglio ad ottobre grazie all’intervento di tutto il mondo sindacale e associativo pugliese legato al gioco pubblico.

 

Relatore al progetto di legge è il consigliere Giuseppe Romano che ha più volte affermato come “questo disegno di legge si pone l’obiettivo sia di disincentivare la pubblicità dei vari giochi che sono sempre più facilmente reperibili in bar, tabaccherie ed esercizi commerciali, sia di incentivare gli esercenti che rimuovano gli apparecchi e le macchinette dai loro locali”.

 

L’articolo 1 è finalizzato a porre rimedio a quella che, a tutta evidenza, parrebbe un refuso nel testo della legge n. 43/2013, dal momento che la disciplina attualmente vigente prevede che non possano essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio di questa attività in un raggio “non inferiore a 500 mt” da una serie di luoghi sensibili (scuole, parrocchie, centri di aggregazione giovanile ecc.). L’obiettivo dell’articolo 4 è, quindi, quello di impedire il rilascio di autorizzazioni “in un raggio inferiore a 500 metri” dai suddetti luoghi sensibili.

L’articolo 2 introduce il divieto di pubblicizzare, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie ecc., le vincite che si sono realizzate presso quell’esercizio, dal momento che si è potuto verificare che questa modalità di pubblicità è particolarmente efficace al fine di indurre altri a giocare e/o a scommettere, con l’effimera speranza di poter emulare la buona sorte di altri giocatori. Ridurre la possibilità di pubblicizzare le vincite, si presume possa comportare una sensibile contrazione delle giocate complessive.

L’articolo 3  prevede che la Regione stipuli con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale degli accordi finalizzati a introdurre un codice di autoregolamentazione volto a vietare, sui mezzi del Tpl, la concessione di spazi pubblicitari dedicati ai giochi che possano determinare dipendenze.

L’articolo 4 introduce il divieto, per la Regione Puglia, di elargire qualunque tipo di contributo economico (comunque denominato) a quelle emittenti televisive a diffusione locale o regionale che abbiano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi a rischio dipendenza.

 

Di seguito la Proposta di Legge:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ”

 

 

Art. 1

Il primo periodo dell’art. 7, comma 2, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così riformulato: “Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.

 

Art. 2

All’art. 7, comma 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo”

 

Art. 3

All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma 8:

“8. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto”

Art. 4

All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

“Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale e/o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente”

 

PressGiochi