Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di diversi ippodromi che hanno impugnato il provvedimento con il quale il Mipaaf ha rideterminato lo stanziamento assegnato agli
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di diversi ippodromi che hanno impugnato il provvedimento con il quale il Mipaaf ha rideterminato lo stanziamento assegnato agli ippodromi per il montepremi corse ippiche per il mese di dicembre 2017.
Come ha spiegato il Collegio: “l’interesse dei ricorrenti è radicato dalla contestazione che con gli atti impugnati è stata decurtata la previsione del finanziamento del montepremi non rispetto all’anno precedente, ma rispetto agli importi iscritti a bilancio fino a novembre del 2017, per l’ammontare di 2,5 milioni di Euro. Si tratta di importi che erano presenti negli stanziamenti e che, quindi, per il descritto meccanismo di alimentazione dello stanziamento stesso di cui in parte narrativa, provenivano dalle scommesse raccolte. Ne deriva la conseguenza che l’importo redistribuito a dicembre 2017 – con gli atti impugnati – a finanziamento dell’acquisto dei diritti televisivi sulle corse estere, costituiva oggetto di una legittima aspettativa dei ricorrenti a che fosse impiegato come finanziamento delle attività degli ippodromi, ovvero per il sostegno degli operatori del settore ippico nazionale, secondo le censure variamente dedotte ed articolate.”.
“Relativamente alla variazione dei 2,5MLN di euro di cui alla premessa narrativa, – continua il Tar -va riconosciuta la sussistenza di un interesse legittimo dei ricorrenti immediato e concreto alla censura, in quanto essi sono beneficiari diretti dello stanziamento della cui riduzione si discute (individuabili come tali sulla base della loro qualità di operatori del settore ippico), e dunque hanno titolo ad agire per difendere la consistenza dello stanziamento risultante negli atti contabili anteriori alla variazione impugnata.
Come anticipato, si tratta infatti di uno stanziamento che è soggetto al vincolo di scopo del sostegno del settore ippico, costituito sia in quanto esposto in bilancio (per le ragioni sopra esposte), sia in quanto derivante da fonti legali di finanziamento dell’ippica, così come variamente dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Di conseguenza, la seconda principale eccezione difensiva dell’Avvocatura non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere i ricorrenti legittimati ad impugnare la variazione di bilancio nei termini in cui se ne discute per effetto dei secondi motivi aggiunti, dipendendo l’esito del giudizio da una valutazione di piena legittimità (e non di merito amministrativo, né di discrezionalità) in termini di coerenza o meno della variazione disposta con le finalità legali di tutela e promozione dell’ippica nazionale”.
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