25 Novembre 2024 - 00:56

La probabilità di vincita. Di Osvaldo Asteriti

L’obbligo di indicarla è previsto da diverse disposizioni, anche se i Monopoli la forniscono in maniera strumentale e ingannevole. Secondo il comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto legge Balduzzi,

23 Aprile 2019

L’obbligo di indicarla è previsto da diverse disposizioni, anche se i Monopoli la forniscono in maniera strumentale e ingannevole.

Secondo il comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto legge Balduzzi, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, – afferma l’avvocato Osvaldo Asteriti – “la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in danaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato”.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo prescrive che “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”. Prescrizioni chiare, dirette a tutelare la salute dei giocatori, obbligando concessionari e monopoli a indicare le reali probabilità di vincita, al fine di evitare facili illusioni da parte dei giocatori e la conseguente pratica eccessiva del gioco d’azzardo.

 

Per quanto riguarda l’indicazione della probabilità di vincita nella pubblicità, tuttavia, la norma è rimasta completamente inosservata, così come relativamente a tagliandi e schedine di alcuni giochi (10elotto, lotto, million day), mentre per i gratta e vinci ha avuto una effettività, un grado di osservanza, molto scarsa.

 

 

Dopo qualche anno di totale omissione, infatti, solo da settembre 2015 (l’obbligo era in vigore dal primo gennao2013) sul retro dei tagliandi delle lotterie istantanee veniva indicata la probabilità di vincita, ma in un modo così ingannevole da far quasi rimpiangere l’omissione precedente. I monopoli, infatti, indicano la probabilità di vincita non con riferimento a ogni tipologia di premio, come sarebbe logico e doveroso, ma “per fascia di premio”, cioè accorpando in maniera strumentale i premi di fascia bassa, fino a 500 euro, media, fino a 10.000 euro e alta, oltre i diecimila.

Il numero risultante dalla somma dei premi di diverso importo ricompresi nella fascia, ovviamente molto più alto di quello relativo ai singoli premi, viene utilizzato come divisore del numero di biglietti distribuiti, così da ottenere un quoziente moto basso, utilizzato per indicare la probabilità di vincita (della fascia) e farla apparire molto favorevole. Con il risultato, ad esempio, che sui biglietti di “2019”, uno dei 42 g&v attivi, ma funziona per tutti così, la probabilità di vincita di un premio fino a 500 euro viene indicata in un biglietto “ogni 8,69”, mentre la probabilità di vincere un premio da 500 euro è in realtà di un biglietto ogni … 134.400, come indicato sul sito.

 

Anche il decreto legge Dignità si è occupato della probabilità di vincita, prescrivendo che “Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità’ di vincita”.

La disposizione, opportuna – visto che “i premi eguali o inferiori al costo della giocata” non sono premi – raggiunge nei fatti risultati modesti, visto che i monopoli continuano ad indicare la probabilità di vincita con il sistema “per fascia di premio”.

 

Restando al g&v “2019”, ad esempio, se si escludono i (falsi) premi pari al costo della giocata, la probabilità di vincita di un premio fino a 500 euro è un biglietto ogni 8,69, mentre conteggiandoli diventa di un biglietto ogni 3,50.

Insomma, – conclude il legale – considerata la scarsa incidenza della disposizione, che non tocca il meccanismo ingannevole utilizzato, i monopoli si sono affrettati ad applicarla già alle lotterie istantanee indette anche prima del termine indicato dalla norma per l’operatività dell’obbligo, il primo gennaio 2019.

 

PressGiochi

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