L’attività di intermediazione è giuridicamente rilevante nel settore delle scommesse solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato. Lo ha dichiarato il Tribunale amministrativo per
L’attività di intermediazione è giuridicamente rilevante nel settore delle scommesse solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato.
Lo ha dichiarato il Tribunale amministrativo per la Lombardia respingendo il ricorso di un CTD di Milano che aveva impugnato l’ordinanza con cui il questore aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività.
“Lo svolgimento dell’attività – ha chiarito il TAR – volta ad accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 TULPS, integra gli estremi del reato di cui all’art. 4 della l. n. 401/1989.
Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse.
Invece – ha concluso il Giudice – con il meccanismo predisposto (attraverso un CTD intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori.
Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”.
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