24 Novembre 2024 - 05:05

Tar Liguria: distanziometro non applicabile alle agenzie scommesse

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto l’istanza cautelare di un’agenzia scommesse contro il diniego di rilascio di licenza di pubblica sicurezza imposto dalla Questura di Genova. Il Collegio

01 Aprile 2019

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto l’istanza cautelare di un’agenzia scommesse contro il diniego di rilascio di licenza di pubblica sicurezza imposto dalla Questura di Genova.

Il Collegio ha avuto modo di sottolineare che il regolamento del Comune di Rapallo laddove fa riferimento alle “agenzie di scommesse”, ai fini delle distanze dai luoghi sensibili, prende in considerazione solo quelle agenzie di scommesse nelle quali (ai sensi dell’art. 1, comma 2 del regolamento medesimo) vengano esercitate <<le tipologie di giochi previste dall’art. 110, comma 6 tulps, cosidette new slot e VLT , giochi leciti>> non essendo applicabile il regolamento alle agenzie di scommesse che nei relativi locali si limitano all’esercizio di attività di raccolta delle scommesse… e quindi non risulta applicabile all’attività dei ricorrenti avente ad oggetto esclusivamente attività di raccolta delle scommesse.

 

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