24 Novembre 2024 - 07:20

Bingo. Proroga concessione e versamenti mensili: il Tar rimette la questione alla Corte Costituzionale

Sarà la Corte costituzionale ad esprimersi in merito alla legittimità costituzionale di quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2018 che ha disposto che l’Agenzia delle dogane e dei

26 Marzo 2019

Sarà la Corte costituzionale ad esprimersi in merito alla legittimità costituzionale di quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2018 che ha disposto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procedesse alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo “entro il 30 settembre 2018” elevando a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi precedentemente fissati in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 in capo ai concessionari del Bingo.

Come ha chiaramente spiegato il Collegio del Tar del Lazio: “In questo contesto, il divieto di trasferimento dei locali destinati alla raccolta del gioco del Bingo in regime di proroga tecnica non è, da ritenere ingiustificato, bensì dovuto alla necessità di non pregiudicare gli esiti del processo di definizione concordata dei criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei luoghi destinati alla raccolta del gioco pubblico, in modo da assicurare le distanze dai c.d. luoghi sensibili, e quindi in funzione dell’interesse primario alla tutela della salute mediante il contrasto della ludopatia.

A queste conclusioni è, del resto, pervenuta la Sezione in un altro contenzioso, trattenuto in decisione insieme alla presente controversia, nel quale si è ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’articolo 1, comma 934, della legge n. 208 del 2015, che aveva originariamente introdotto il divieto di trasferimento dei locali durante il regime di proroga tecnica…”.

“Il Collegio ritiene quindi, come sopra anticipato, di non potersi esimere dal sottoporre alla Corte le questioni di legittimità costituzionale attinenti al contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 1047, della legge n. 207 del 2015, laddove la suddetta disposizione ha elevato l’importo dovuto mensilmente dagli operatori in regime di proroga tecnica, prolungando, al contempo, la durata di tale regime. Tali questioni risultano infatti rilevanti nel presente giudizio, in quanto da esse dipende la decisione della causa…

 

La circostanza che il regime di proroga tecnica sia stato ormai svincolato da ogni precisa scadenza risulta comprovata dal fatto che la legge n. 145 del 2018 abbia incluso nel regime di proroga tecnica anche le concessioni in scadenza nell’anno 2019, senza neppure modificare il termine per procedere alla gara, che è rimasto fissato nella data già trascorsa del 30 settembre 2018.

In questa situazione, il Collegio ritiene che, come anticipato, gli operatori siano definitivamente privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è ormai sostanzialmente indeterminata. Tali soggetti risultano essere stati incisi, perciò, in modo che appare arbitrario e irragionevole da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime, reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili alternative economiche, poiché la scelta di cessare l’attività li esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio della nuova gara.

Per analoghe ragioni, appare violato anche l’articolo 41 della Costituzione, atteso che la libertà di iniziativa economica privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.

 

PressGiochi

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