24 Novembre 2024 - 06:00

Cassazione respinge appello del Ctd: palese l’intermediazione

“La corte territoriale ha ritenuto configurato il reato nei confronti del ricorrente, il quale non svolgeva la mera attività di ausilio tecnico, trasmissione dati all’operatore straniero, ma esercitava in prima

25 Marzo 2019

“La corte territoriale ha ritenuto configurato il reato nei confronti del ricorrente, il quale non svolgeva la mera attività di ausilio tecnico, trasmissione dati all’operatore straniero, ma esercitava in prima persona una vera  propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse”.

Con queste motivazione la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti si un esercente che svolgeva attività di intermediazione per la raccolta di scommesse verso un bookmaker estero.

“Non rileva, – ha aggiunto la Cassazione – nel caso in esame, la questione della disapplicazione della norma penale interna per effetto della discriminazione perpetrata nei confronti dell’operatore interno che, intendendo esercitare l’attività di cui all’art.4 cit, e richiesta l’autorizzazione ex art. 88 Tuips, ha ricevuto il diniego di autorizzazione motivato sulla mancanza di concessione in capo alla società estera illegittimamente discriminata dal bando. In presenza di svolgimento di un’attività di intermediazione come tale punibile ex art. 4 cit., non assume alcun rilievo l’indagine sulla discriminazione perpetrata, che richiede la dimostrazione che vi sia una mera attività di raccolta e trasmissione di dati, situazione esclusa dai giudici del merito”.

 

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