24 Novembre 2024 - 23:44

Decretone: nuovi emendamenti sui giochi in Aula della Camera

Ecco gli emendamenti presentati all’Aula della Camera in merito al Decreto su reddito di cittadinanza e quota cento e relativi al settore dei giochi. Il provvedimento è approdato ieri in

19 Marzo 2019

Ecco gli emendamenti presentati all’Aula della Camera in merito al Decreto su reddito di cittadinanza e quota cento e relativi al settore dei giochi. Il provvedimento è approdato ieri in Aula dopo il via libera arrivato venerdì presso le commissioni referenti.

Si propone, tra le varie cose, di aumentare il preu sulle Videolottery, di aumentare il compenso spettante al concessionario dei gratta e vinci, di permettere ai monopoli di emanare decreti in deroga all’introduzione delle Awp da remoto.

Si propone infine di garantire al gestore ill diritto di ottenere il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro

 

ART. 27

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all’11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. All’onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 27, comma 1, del presente decreto.
27. 2. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: all’11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni per l’anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 94,8 per l’anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
27. 1. Bond.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al concessionario per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari a 1,6 per cento per l’anno 2019, in misura pari a 2 per cento per l’anno 2020 e in misura pari a 2,1 per cento per l’anno 2021.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
27. 3. D’Attis, Polverini.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
27. 4. Rostan, Epifani, Pastorino.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viste le problematiche tecniche connesse all’introduzione della tessera sanitaria e ai suddetti nuovi apparecchi di gioco da remoto, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della salvaguardia della salute del giocatore, della certezza e della continuità erariale, del corretto funzionamento informativo nei confronti degli enti locali e degli organi di pubblica sicurezza, è autorizzato ad emettere uno o più decreti attuativi anche in deroga alla normativa vigente entro e non oltre la scadenza delle concessioni in essere previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 5. Bond.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro trenta giorni dalla richiesta.
27. 6. D’Attis, Polverini.

 

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

a) i soggetti affidatari della concessione non possono essere proprietari, neanche attraverso società collegate o partecipate, degli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;

b) i soggetti affidatari della concessione, per effettuare la raccolta di gioco, si avvalgono esclusivamente di apparecchi di proprietà di soggetti iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

I soggetti affidatari della concessione, entro e non oltre otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o alienare gli apparecchi di loro proprietà o di proprietà di società ai medesimi collegate o dagli stessi partecipate già collegati alla rete telematica, secondo modalità e termini definiti con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l’attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
27. 300. Miceli, Ubaldo Pagano.

 

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