L’ufficio dei Monopoli sezione territoriale di Cosenza, ha annullato in autotutela un’ordinanza ingiunzione emessa a carico di una società di noleggio di apparecchi ex art. 6 art. 110 TULPS, dopo
L’ufficio dei Monopoli sezione territoriale di Cosenza, ha annullato in autotutela un’ordinanza ingiunzione emessa a carico di una società di noleggio di apparecchi ex art. 6 art. 110 TULPS, dopo che la stessa era stata impugnata davanti al Tribunale civile di Cosenza dall’ Avv. Bernardo Procopio del foro di Crotone.
La vicenda era partita, dopo che agenti verificatori, a seguito di un ispezione in un locale, rilevavano che all’interno del predetto esercizio commerciale vi fossero apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6 lett. a) dell’art. 110 TULPS, installati in mancanza di iscrizione all’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro, perciò veniva contestata la violazione di cui all’art. 1, comma 533 della L. 266/2005 così come sostituito dall’art. 1 comma 82 della L. 220/2010.
In realtà veniva contestato all’esercente il fatto di non esser iscritto all’Elenco R.I.E.S., e quindi al noleggiatore di aver intrattenuto rapporti con soggetti non iscritti al R.I.E.S., i quali naturalmente non potevano essere autorizzati a tenere apparecchi con vincita in denaro. In realtà, con produzione documentale, l’Avv. Bernardo Procopio, riusciva a dimostrare che la persona, che gli agenti avevano trovato nel locale, era solo un preposto, e che il titolare era invece iscritto all’elenco R.I.E.S., oltre a sostenere, in termini di diritto, che a norma del comma 533- ter dell’art. 1 Comma 82 LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220, la legge individua le concessionarie per la gestione della rete telematica, quali soggetti che non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533, e che pertanto, il ricorrente non era passibile della sanzione amministrativa, in quanto non ne poteva rispondere a norma dell’art. 5 L. 689/81, in quanto non aveva concorso alla violazione.
PressGiochi
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