“Approssimandosi la riunione del Consiglio Comunale di Livorno nella quale verrà portato in approvazione il nuovo “Regolamento per la disciplina delle attività delle sale giochi e delle attività di installazione
“Approssimandosi la riunione del Consiglio Comunale di Livorno nella quale verrà portato in approvazione il nuovo “Regolamento per la disciplina delle attività delle sale giochi e delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro”, fissata per il 27/28 c.m., mi preme condividere alcune osservazioni al riguardo, scaturite dalla mia partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari III e V tenutesi nei giorni scorsi, oltre che alla cortese audizione delle parti interessate indetta dall’Assessore Baldari.
Premesso – afferma Luca Pasquini, Presidente Delegazione Sapar Toscana – che non mi è riuscito comprendere, in concreto, quale possa essere il testo definitivo del Regolamento che verrà portato in votazione davanti al Consiglio, ho avuto l’impressione, all’esito della riunione delle Commissioni tenutasi ieri,che pur essendo passati alcuni degli emendamenti proposti per mio tramite dalla Sapar, non sia di contro passata alcuna modifica all’Art. 4 del Regolamento.
Se così è torno a chiederVi quale possa essere il senso dell’operato dei componenti delle predette Commissioni ed in special modo di quello di alcuni consiglieri, il prof. Marco Bruciati e Marco Galigani.
E’ infatti sulla base di un emendamento da questi ultimi presentato, recepito in seno alla Delibera del Consiglio Comunale n. 173/2018, che il Comune di Livorno ha “saggiamente”(!) ritenuto opportuno ed utile
(I) escludere dalla applicabilità delle emanande norme regolamentari le sale scommesse
(II) assoggettare, di contro, ai divieti una serie di apparecchi che invece sono impossibilitati per Legge ad erogare vincite in denaro.
Non trovando nella decisione presa un senso ne logico ne utile nella lotta al GAP (ludopatia), mi permetto di far nuovamente presente, sommessamente ma avvedutamente, che la previsione strenuamente difesa dal Prof. Bruciati (anche in sede di riunione delle Commissioni consiliari), come già anticipato in seno alle Osservazioni alla bozza di Regolamento in precedenza trasmessa a tutti i Componenti delle Commissioni interessate:
E’ INUTILE, perché esiste l’esplicito divieto di apertura di sale scommesse nel perimetro derivante dal distanziometro come risulta già previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 57/13, così come modificata dalla L.R. Toscana n. 4/2018, rispetto alla quale il Regolamento comunale, quale fonte sottordinata, non può discostarsi.
E’ CONTRADDITORIA rispetto alle finalità che il Comune ha inteso far proprie con il Regolamento in questione, tese a combattere il diffondersi dei fenomeni di GAP, posto che a prescindere dalle più o meno mirabolanti e strampalate teorizzazioni delle sale scommesse quali luoghi idilliaci caratterizzati dal contatto umano gestore/scommettitore,dette sale sono e restano luoghi nei quali si esercita,del tutto legittimamente,al pari degli altri giochi,puntate rivolte alla speranza di vincita di (cospicue) somme di denaro.
E’ VIEPPIU’ CONTRADDITTORIA, insanabilmente, in quanto non è dato comprendere sulla base di quale astruso ragionamento possa il Comune ritenere pericolosi, tanto da assoggettarli alle disposizioni restrittive portate dall’emanando Regolamento, giochi privi per Legge della possibilità di erogare vincite in denaro – quali quelli contemplati dall’Art. 110, comma 7, lett. a) e lett. c), T.U.L.P.S. – esentando dall’applicabilità delle citate norme le sale scommesse, nelle quali è certo che vengano erogate vincite di tal fatta;
E’ ALTRESI’ CONTRADDITTORIA con le stesse previsioni contenute nella bozza di Regolamento predisposto da ANCI Toscana, in seno alla quale vengono assoggettate alle previsioni regolamentari le sale scommesse (di qualsiasi tipo) e vengono altrettanto correttamente esclusi dall’applicabilità delle stesse gli apparecchi, privi di vincita in denaro, disciplinati dall’Art. 110, comma 7. lett. a) e lett. c), T.U.L.P.S.;
E’, da ultimo, politicamente ed amministrativamente scellerata, poiché non porta vantaggio alcuno al Comune (e/o ai titolari delle sale scommesse in questione, che sono e restano assoggettate alla sovraordinata legislazione regionale) aumentando di contro esponenzialmente il rischio di veder impugnato il nascituro Regolamento, davanti al TAR, per violazione di Legge.
Attendo dunque cortesi delucidazioni sulle motivazioni della scelta come sopra operata da parte dei diretti interessati,Consiglieri Bruciati e Galigani,invitando sin da ora gli altri Consiglieri chiamati al voto sul Regolamento a volersi dissociare dalle previsioni contenute nel testo originario dell’Art. 4.
…….A meno che i predetti Consiglieri non intendano far proprio, condividendo in parte qua l’approvazione del Regolamento, il proverbio popolare “non c’è due senza tre”.
Il Comune si è infatti già visto annullare dal TAR Toscana il precedente Regolamento in materia (dichiarato illegittimo con Sentenza n. 715/2017) e la Ordinanza sindacale in tema di orari (dichiarata illegittima con Sentenza n. 1006/2018) negando poi la possibilità di un confronto,cosi come richiesto ripetutamente dalla Segreteria Nazionale SAPAR e personalmente da me per tramite del Presidente del Consiglio Comunale Daniele Esposito,confronto che permettesse di addivenire alla stesura di un regolamento che andasse nella corretta direzione di tutela dei giocatori e delle aziende coinvolte.
Riterrei – conclude Pasquini – dunque un passaggio responsabile, se non addirittura politicamente doveroso da parte dei Consiglieri interessati, scongiurare il pericolo di portare a casa una terza soccombenza giudiziale solo per assecondare i capricci, demagogici ed amministrativamente indifendibili, fatti propri da alcuni esponenti politici a discapito degli altri (oltre che, del tutto presumibilmente, della collettività).
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