24 Novembre 2024 - 05:34

Emilia Romagna. Avv. Boccioletti: “La delibera regionale appare illegittima come le precedenti”

Lo scorso 21 gennaio 2019, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova delibera in materia di “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse

23 Gennaio 2019

Lo scorso 21 gennaio 2019, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova delibera in materia di “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, della l.r. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017”.

La delibera – scrive l’avv. Filippo Boccioletti, consulente legale As.tro per la Regione Emilia-Romagna – cerca di chiarire alcuni passaggi della normativa regionale, aggiungendo delle specifiche su due punti: il primo riguarda la proroga alle delocalizzazioni, mentre il secondo la mappatura dei luoghi sensibili da parte dei Comuni.

Nello specifico – si legge nella delibera- il periodo di proroga di sei mesi concesso per consentire lo spostamento dell’attività in una zona non vietata, “può essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi”, in ragione di “particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare”.

Per ciò che concerne, poi, l’aggiornamento della mappatura, nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili nelle vicinanze di sale giochi dopo la loro delocalizzazione, “al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici”, scrive la Giunta Regionale, la norma “non ha effetto per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni”.

Esprime perplessità l’Avv. Boccioletti: “La nuova delibera regionale appare a una prima lettura illegittima come le precedenti: non è specificato in alcun modo perché la Pubblica Amministrazione ritenga che il termine massimo di dieci anni concesso come “sanatoria” dall’individuazione di nuovi luoghi sensibili a chi accetta di trasferirsi, dovrebbe essere un periodo congruo per ammortizzare gli investimenti effettuati per de localizzare. L’auspicio comunque è che i Comuni, deputati a dare attuazione alla norma, vista questa nuova previsione dei “dieci anni” -tra l’altro adottata a seguito dei specifici motivi di ricorso sul punto depositati al TAR- vogliano riaprire, per tutti gli operatori coinvolti, i termini per il trasferimento, lasciando agli operatori i tempi adeguati per valutare la convenienza della nuova previsione di sanatoria decennale, valutando altresì la sussistenza o meno sul territorio di luoghi in cui trasferirsi e adottando, se del caso, le dovute varianti al PRG>> continua Boccioletti.

Totalmente riscritta dalla Regione tutta la parte relativa alle sanzioni amministrative: <<rimane però il dubbio di fondo: come si può pensare di sanzionare ad oggi attività esercitate del tutto legittimamente sulla base di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Pubblica Amministrazione leciti e vigenti?>> conclude l’avv. Boccioletti

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