Sala Vlt. Tar Lombardia: “No a LP, il comune può individuare nuovi luoghi sensibili”
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di una sala Vlt contro la Questura che avevano negato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’apertura di
11 Gennaio 2019
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di una sala Vlt contro la Questura che avevano negato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’apertura di un esercizio dedito alla raccolta del gioco lecito con apparecchi VLT. Sulla richiesta anche il Sindaco del Comune di Verano Brianza aveva emesso parere contrario ai sensi della legge regionale sul gioco d’azzardo.
Come ha spiegato il Tar, “il locale da destinare all’attività di gioco risulta incompatibile con la destinazione sia urbanistica, sia edilizia dell’immobile e del resto, la mera presentazione dell’istanza non pregiudica il potere comunale di individuare nuovi centri di aggregazione, integranti aree sensibili”.