23 Novembre 2024 - 00:48

Comma 7: dichiarazione sospensione temporanea nulla osta

Come ogni anno il 31 dicembre è scaduto il termine annuale per la presentazione della “Dichiarazione di sospensione temporanea” del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di

02 Gennaio 2019

Come ogni anno il 31 dicembre è scaduto il termine annuale per la presentazione della “Dichiarazione di sospensione temporanea” del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art.110 TULPS, e quindi provvedere alla restituzione dei Nulla Osta degli apparecchi del comma 7 per i quali non si intende versare l’Isi (e l’Iva forfettaria eventualmente connessa) per l’intero anno 2019.

Pertanto per evitare di dover versare l’imposta per l’intero 2019 anche per gli apparecchi non installati, il gestore deve rispettare la procedura stabilita dalla Circolare n. 2/Giochi/ADI/2005 di Adm; ovvero deve riconsegnare per ciascun apparecchio il relativo nulla osta per la messa in esercizio (in originale) al competente Ufficio Territoriale di Adm entro la fine dell’anno, presentando anche il Modulo 3-C7 unitamente all’applicazione informatica necessaria alla compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione del predetto nulla osta.

L’Amministrazione produrrà un “Attestato di detenzione” che assevererà lo “status” dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione (magazzino) durante il periodo di “disinstallazione” dichiarato dal titolare del nulla osta.

Si ricorda inoltre che qualora si volesse reinstallare un “apparecchio” prima del 1° marzo 2019 per ottenere la restituzione del nulla osta in originale dovrà essere versata l’imposta con applicazione dell’imponibile forfetario per l’intero anno 2019.

In ogni caso al fine della “reinstallazione” dell’apparecchio sarà necessario riconsegnare l’attestato di detenzione unitamente al Modulo 2-C7 debitamente compilato.

PressGiochi

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