L’organizzazione di tornei di poker nella variante del “Texas Hold’Em” non costituisce esercizio di gioco d’azzardo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di un
L’organizzazione di tornei di poker nella variante del “Texas Hold’Em” non costituisce esercizio di gioco d’azzardo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di un giocatore colpevole di aver giocato a poker con puntate libere.
Per la Cassazione, le caratteristiche dell’Hold’Em, come posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale costituiscono elementi che rendono preponderante l’abilità del giocatore sull’alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.
“Nessuna di tali caratteristiche – spiegano i giudici – è stata tuttavia ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, né le contestazioni svolte dalla difesa che si limitano soltanto a confutare le argomentazioni del giudice di merito, arrivano ad individuare elementi che consentano di escludere né l’aleatorietà né il fine di lucro, restando perciò confinate sul piano della genericità”.
PressGiochi
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