Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da
Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da questa mattina in commissione Bilancio, mentre domani venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre.
Vediamo quali sono le misure introdotte dal Governo sui giochi che hanno permesso di chiudere, all’ultimo miglio, l’accordo con Bruxelles:
Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo – I commi 306 e 308 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli metta a disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete. Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.
Il comma 306 prevede misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.
A tali fini è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A., metta a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento delle VLT. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame la stessa Agenzia dovrà stabilire, con provvedimento del proprio direttore, le norme di attuazione della precedente disposizione.
Con riferimento alle AWP, viene invece stabilito che le relative regole tecniche di produzione che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), debbano prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Anche i dati relativi all’orario di funzionamento degli AWP devono essere messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A..
Gli oneri previsti per mettere a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi citati sono stimati pari a 50.000 euro annui, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà far fronte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (comma 308).
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Limiti orari – Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il comma 307, che disponeva che la riforma complessiva in materia di giochi pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge n. 87 del 2018, definisse criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico.
Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia – Il comma 307-bis, introdotto al Senato, modifica i contenuti dell’incarico assegnato al Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia, come definiti, da ultimo, dal decreto legge 119/2018.
L’articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018 ha stabilito che nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge23, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d’Italia.
Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.Nello specifico, si prevede che il Commissario.
Il comma 307-bis in esame novella l’ articolo 25-octies del decreto-legge 119/2018, al fine di prevedere:
che il Commissario straordinario possa elaborare un programma di risanamento del gestore (in alternativa all’ipotesi di individuazione di un nuovo soggetto gestore);
che il nuovo gestore possa essere individuato anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica relative. -Si tratta dell’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione di e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).
– che il piano degli interventi da realizzare, predisposto dal Commissario straordinario al fine di superare la crisi sociooccupazionale, sia soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno.
Riforma dei concorsi pronostici sportivi – I commi da 361-bis a 361-septies dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco; prevedono la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio. Le norme prevedono, inoltre che la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.
In particolare, il comma 361-bis stabilisce che, al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.
Si ricorda che il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 prevede agli articoli da 1 a 3 che l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato; l’organizzazione e l’esercizio delle predette attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione sono stabilite in speciali convenzioni; i proventi derivanti dall’esercizio delle predette attività devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.
Il comma introduce, quindi, una deregolamentazione della disciplina affidando a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la riforma dei concorsi pronostici sportivi precedentemente stabilita con decreto del Presidente della Repubblica. Si segnala infatti che la normativa vigente – articolo 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 – affida la disciplina delle attività di giuoco a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. Le norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo n. 496 del 1948 sono state quindi emanate con DPR 18 aprile 1951, n. 581.
Successivamente, l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, ha autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze ad emanare regolamenti per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il regolamento sui concorsi pronostici su base sportiva è contenuto nel D.M. 19 giugno 2003, n. 179.
Il comma 361-ter dispone che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisca la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione e il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco.
L’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ha rideterminato a partire dal 1º gennaio 2005 la posta di gioco dei concorsi pronostici. In particolare, tale posta è così determinata:
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo. Si ricorda inoltre che il disegno di legge in esame, al comma 358, dispone che la società CONI Servizi spa assuma la denominazione di Sport e salute Spa.
I nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco definiscono la percentuale da destinare a ciascuna attività:
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale aumento del montepremi è rivolto ad attrarre un numero maggiore di giocatori verso una tipologia di gioco che presenta l’assenza di rischi legati al fenomeno del gioco d’azzardo (gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitività compulsiva, partecipazione a un montepremi da suddividere tra giocatori).
La nuova ripartizione non prevede più la percentuale dell’imposta unica e del diritto fisso (abrogati dal successivo comma 361-sexies), ma innalza quella destinata al montepremi, il cosiddetto payout, passando dall’attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento, percentuale ritenuta dalla relazione illustrativa più vicina a quella di giochi similari come le scommesse sportive a quota fissa. Si ricorda che l’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, commi 1 e 2, prevede che sulle giocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all’atto dell’effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all’Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori. L’ammontare complessivo dei diritti spettanti all’Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell’imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
Si segnala, inoltre, che l’imposta unica è disciplinata dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 – Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse – e prevede all’articolo 4, comma 1 che l’aliquota dell’imposta unica per i concorsi pronostici sia pari al 26,80 per cento della base imponibile fatta salva la rideterminazione, ove necessario, per garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 361-quater dispone che, con il richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengano individuati anche i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, ovvero Totocalcio, IL9 (concorso abbinato al totocalcio), Totogol, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.
La relazione chiarisce che si intende in tal modo prevedere la concentrazione della raccolta in un unico montepremi. Attualmente l’elevato numero della tipologia di giochi non consentirebbe infatti la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti. Il comma 361-quinquies prevede che a partire dal 1º luglio 2019 e sino all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:
Il comma 361-sexies stabilisce quindi, come anticipato, che a decorrere dalla medesima data del 1º luglio 2019, sono abrogati l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, e il diritto fisso. Infine, il comma 361-septies dispone che fermo restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – PREU – Il comma 621, modificato al Senato, incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery.
La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:
al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;
al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020,
al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021
al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.
La norma in esame incrementa pertanto le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e dell’ 1,25 per cento per le cosiddette videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Con una seconda modifica, viene fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all’84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
Imposta unica giochi a distanza e scommesse – Il comma 621-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l’aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l’aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.
Il nuovo comma 621-bis, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo n. 504 del 1998, il quale disciplina l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero (articolo 1 del decreto legislativo). La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa (articolo 2).
Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse (articolo 3). L’articolo 4 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 2005) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Il comma in esame prevede che, a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita:
Disposizioni in materia di giochi -LE PROROGHE – I commi, aggiunti dalla Camera e modificati durante l’esame al Senato, prevedono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l’esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro.
Viene inoltre stabilito che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Il comma 646 proroga la gestione dell’attuale concessionario per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019, al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione – c.d. “Gara Superenalotto” – prevista dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 32 del 2017, articolo 1, comma 576).
I giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) sono giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, come il Superenalotto.
Il comma 647 estende alle concessioni in scadenza nel 2019 la previsione dell’indizione di una gara per l’attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. La normativa vigente (legge n. 147 del 2013, comma 636) riguarda invece le sole concessioni in scadenza nel periodo 2013-2018.
Il comma 648 proroga fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. La normativa vigente (legge n. 205 del 2017, comma 1048) prevede il termine del 31 dicembre 2018. Il comma 649 prevede che, ferma restando la riduzione già prevista a legislazione vigente degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le cosiddette amusement with prizes (AWP) o new slot, il termine entro cui non potranno più essere rilasciati nulla osta per tali apparecchi è spostato al 31 dicembre 2019 anziché al vigente 31 dicembre 2018.
Inoltre dispone che tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020, rispetto al termine attualmente previsto al 31 dicembre 2019.
Il comma stabilisce infine che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Per una panoramica sulla disciplina dei giochi si consiglia la consultazione della scheda di lettura Giochi del Servizio Studi della camera dei deputati.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
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10
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30
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1
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