17 Novembre 2024 - 04:29

Manovra. Damiani (FI): “Garantire i livelli occupazionali del settore”

Presso la Commissione Bilancio del Senato proseguono serrati i lavori alla legge di Bilancio 2018. Sono stati presentati ieri i subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori e del Governo. Tra

21 Dicembre 2018

Presso la Commissione Bilancio del Senato proseguono serrati i lavori alla legge di Bilancio 2018. Sono stati presentati ieri i subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori e del Governo. Tra le proposte attinenti i giochi, il senatore Dario Damiani di FI propone:

“Al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti princìpi:

  1. a) i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;

2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell’articolo 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

  1. b) il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l’emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi”.

 

Una proposta relativa anche alle scommesse ippiche arriva dalla senatrice Urania Papatheu che chiede:

Al fine di consentire l’estinzione dell’ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l’insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l’esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

1) ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012:

2) il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell’1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall’anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l’importo riconosciuto è erogato a valere sulle risorse del comma 5-ter o può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall’applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili;

3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l’Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.

621-quinquies Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-quater nel limite di 150 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 647 e 648, valutate in 70,2 milioni di euro per l’anno 2019, nonché mediane riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 653, nel limite di 55 milioni di euro per l’anno 2019».

 

PressGiochi

×