24 Novembre 2024 - 06:06

CGUE: “Monoconcessione Lotto in linea con i principi perseguiti dall’Ue”

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che prevede, per la concessione della gestione del gioco del lotto, un modello

19 Dicembre 2018

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che prevede, per la concessione della gestione del gioco del lotto, un modello di monoproviding esclusivo.
Infatti, mancando un’armonizzazione dell’Unione nel settore dei giochi d’azzardo, lo Stato italiano è libero di perseguire, quali obiettivi della sua politica in materia, la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini al gioco ed alla dipendenza. Tali obiettivi sono motivi imperativi d’interesse generale, pertanto idonei a giustificare delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

 

La Corte ritiene anche che la scelta di un modello a concessionario unico sia, in linea di massima, proporzionata al perseguimento degli scopi sopra menzionati, lasciando, tuttavia, al giudice nazionale il compito di accertare in concreto tale aspetto.

La Corte afferma, poi, che il diritto dell’Unione non osta alla previsione di un importo a base d’asta elevato, a condizione che tale importo sia indicato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato. Tali aspetti dovranno essere oggetto di verifica da parte del giudice nazionale.
Secondo la Corte, comunque, è pacifico che l’importo a base d’asta inserito nel bando di gara sia stato indicato in maniera chiara e precisa. Inoltre, detto importo sembra essere oggettivamente giustificato dall’ingente entità economica della concessione, dal notevole compenso riconosciuto al concessionario e dalla possibilità per i candidati di partecipare alla gara in raggruppamenti di imprese.

Infine, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta all’inserimento, nello schema di convenzione per la concessione del gioco del lotto, delle due clausole di decadenza dalla concessione sopra richiamate.
La Corte spiega che tali clausole di decadenza sono giustificate dagli obiettivi, di interesse generale, della lotta alla criminalità e al gioco irregolare. Entrambe sono descritte e disciplinate in modo sufficientemente chiaro e univoco. Inoltre, dette clausole sembrano anche rispettare il principio di proporzionalità in quanto, nonostante si tratti di misure dalle conseguenze particolarmente gravi, la decadenza dalla concessione è strettamente legata o all’intervento di un’autorità giudiziaria indipendente o alla possibilità di esperire un ricorso effettivo. Ad ogni modo, anche questa valutazione spetta, in concreto, al giudice nazionale.

 

 

 

 

Le società Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited si sono viste respingere dal TAR Lazio il loro ricorso volto all’annullamento degli atti adottati, sulla base della legge n. 190 del 2014 (cd. Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 653), dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto. Esse hanno quindi impugnato la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.

In particolare, Stanley contestava la scelta di un modello c.d. di monoproviding esclusivo (a concessionario unico) e sosteneva che, comunque, i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, di fatto, avessero ristretto l’accessibilità ad un solo soggetto, il consorzio Lottoitalia Srl guidato da Lottomatica SpA, in violazione del diritto dell’Unione.
In effetti, alla gara partecipò soltanto tale consorzio.

Il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se il diritto dell’Unione (in particolare, la libertà di stabilimento, il principio di libera prestazione dei servizi, la direttiva 2014/23/UE[1] e i principii di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza) osti:
A) a un modello di monoproviding esclusivo in relazione al solo servizio del gioco del lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;
B) ad un bando di gara che prevede una base d’asta (nella specie, 700 milioni di euro) di gran lunga superiore rispetto ai requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria (nella specie, almeno 100 milioni di euro al triennio di fatturato nelle attività di gestione o raccolta di gioco) e tecnico-organizzativi (nella specie, almeno 350 milioni di euro all’anno di raccolta gioco);
C) a uno schema di convenzione che prevede la decadenza dalla concessione per la gestione del servizio del gioco del lotto
I) in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l’amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto dell’attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario,
II) oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto senza averne il prescritto titolo.

 

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