E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie Regioni, la modifica alla legge regionale toscana del 2013 sulla prevenzione al gioco d’azzardo; modifica voluta dalla Regione al preambolo della legge. In
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie Regioni, la modifica alla legge regionale toscana del 2013 sulla prevenzione al gioco d’azzardo; modifica voluta dalla Regione al preambolo della legge.
In conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, la Toscana ha ritenuto necessario riformulare il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 4/2018, per una piu’ appropriata esplicitazione delle potesta’ esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell’ambito del procedimento di controllo della legge regionale n. 4/2018 svolto ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico), e’ sostituito dal seguente: «3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilita’ di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;».
PressGiochi