24 Novembre 2024 - 07:04

Scommesse: il Tar Liguria rigetta ricorso Ctd di Savona

Ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere

13 Dicembre 2018

Ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Tale disposizione si interpreta “nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Lo afferma il Tribunale Regionale per la Liguria rigettando il ricorso di un CTD. L’operatore p infatti ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento del Questore di Savona di rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di trasmissione di dati inerenti scommesse a quota fissa su eventi sportivi in favore della società Sogno di Tolosa Ltd. Provvedimento emesso per via della mancanza, in capo alla società maltese, della necessaria concessione o autorizzazione ministeriale per l’organizzazione e la gestione delle scommesse, o di specifico incarico ricevuto da un soggetto concessionario o autorizzato.

Il Tar, rigettando la richiesta, ha spiegato che la normativa vigente, ha consentito, oltre “ alla regolarizzazione fiscale, il rilascio a sanatoria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (ciò cui aspira il ricorrente) ed il collegamento al totalizzatore nazionale”.

“Nulla impediva dunque al ricorrente – spiega il Tar – , se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 per il passato, di prendere comunque parte alla originaria procedura di regolarizzazione, di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS”.

 

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