A proposito dell’emendamento di modifica dell’art. 13 della L.R. Piemonte 9/2016, approvato dal Consiglio Regionale del 19/11/18, alcuni quotidiani (si veda, ad esempio, La Stampa del 21/11/18) stanno titolando come
A proposito dell’emendamento di modifica dell’art. 13 della L.R. Piemonte 9/2016, approvato dal Consiglio Regionale del 19/11/18, alcuni quotidiani (si veda, ad esempio, La Stampa del 21/11/18) stanno titolando come se con esso fosse stata introdotta una proroga dei tempi entro cui le attività che si trovano all’interno dei limiti di distanza dai luoghi sensibili dovrebbero spostarsi o chiudere.
Purtroppo non è così: la modifica all’art. 13 della legge regionale – afferma l’Avv. Massimo Piozzi del Centro Studi Assotrattenimento 2007 (AS.TRO) – rappresenta un ulteriore “frustata” nei confronti delle imprese del settore del gioco lecito.
Prevede infatti che le imprese che erano in regola con le distanze al momento dell’entrata in vigore della legge o che si sono successivamente adeguate spontaneamente alla normativa, spostando la loro attività oltre la distanza minima dai luoghi sensibili, non possano essere considerate definitivamente in regola.
Se infatti, in un futuro indeterminato, venisse collocata nelle loro vicinanze una nuova attività rientrante nella categoria di “luogo sensibile”, perderebbero quel requisito di “regolarità” che oggi possiedono.
La previsione, contenuta nel nuovo emendamento, dei tempi di adeguamento in 4 anni per gli esercenti e in 8 anni per le sale, riguarda quindi solo queste ipotesi di “illegalità sopravvenuta”.
In buona sostanza non basta affrontare i costi per adeguarsi al distanziometro, rinunciare all’avviamento, ricollocare la propria impresa in un luogo diverso con tutta l’incertezza economica che ne consegue.
No, non basta: riapro la mia attività in un altro luogo, mettendomi così in regola con le distanze, inizio a riacquistare un minimo di avviamento commerciale, ma dopo due mesi apre un compro-oro a duecento metri dal mio esercizio: devo andarmene di nuovo, ma non finisce qui. Sarò per sempre proiettato in un girone dantesco e per sempre dovrò fuggire da sopravvenienti luoghi sensibili che mi rincorrono. E ogni volta, come in una partita di Monopoli, dovrò ricominciare dal via.
Si tratta di un provvedimento talmente paradossale e poco meditato al punto da non prendere in considerazione neanche l’ipotesi, tutt’altro che remota, che questo “marchingegno infernale” possa essere utilizzato anche come arma di competizione economica: voglio danneggiare un concorrente e gli apro un compro oro a 200m.
E’ un emendamento dispettoso e con i tratti di un amaro sberleffo. E’ un atto che contiene un implicito messaggio all’intero settore del gioco lecito: caro imprenditore non basta che ti adegui alle regole, perché il tuo futuro non sarà mai sereno, non potrai più dormire sonni tranquilli.
Hanno così creato la nuova figura giuridica della “illegalità postuma ed eventuale”: oggi sei in regola ma se domani “pioverà” non lo sarai più.
Si sta pian piano ottenendo, in modo surrettizio, lo stesso effetto che si sarebbe ottenuto abolendo tout court il gioco lecito nella regione. La maggioranza di governo regionale, pur avendone presumibilmente l’intenzione, non avrebbe però potuto attuare questo disegno in modo esplicito senza invadere un ambito di competenza dello Stato.
Quindi – conclude l’avv. Piozzi – si è trovata questa soluzione pratica e molto efficace: l’introduzione di questa nuova disposizione, nell’ambito di una normativa già estremamente penalizzante, altro non è, infatti, che un “invito” a chiudere rivolto agli imprenditori che operano nel comparto del gioco lecito.
Un “delitto” perfetto.
PressGiochi
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