24 Novembre 2024 - 08:03

Tar Piemonte su distanziometro: “La legge non è retroattiva ma dispone pro futuro”

Per quanto ogni soluzione sia perfettibile e discutibile e la problematica sia vasta e certamente interessi anche aspetti diversi dalla dislocazione di slot e VLT, la scelta della Regione Piemonte

21 Novembre 2018

Per quanto ogni soluzione sia perfettibile e discutibile e la problematica sia vasta e certamente interessi anche aspetti diversi dalla dislocazione di slot e VLT, la scelta della Regione Piemonte di individuare l’uso delle slot-machines associato ad esercizi commerciali ad ampia diffusione sul territorio, quali bar e tabaccherie, come rilevante fattore di rischio per le ludopatie non sia né arbitraria né contrastante con le evidenze allo stato disponibili.

Lo ha affermato il Tar Piemonte respingendo alcuni ricorsi di operatori del gioco contro il distanziometro adotato dalla legge regionale.

“Va però premesso – ha spiegato il Giudice – che il “distanziometro” qui contestato è previsto nella legge regionale piemontese unicamente per gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS; in questo ambito le parti ricorrenti lamentano le ricadute che la legge regionale ha avuto in relazione alla sola possibilità di collocare apparecchi AWP (e non ogni altra forma di gioco lecito) all’interno di esercizi fisiologicamente volti a svolgere altre attività di commercio al dettaglio (tabaccherie, bar e pubblici esercizi in genere, tra i quali rientra il Bar del Gallo); l’interesse azionato è quindi unicamente circoscritto agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS (quali sono le AWP), oggetto di concessione e di cui si lamenta l’indiretta lesione relativamente alla loro diffusione nei pubblici esercizi.

 

Non risponde infatti a verità che la normativa regionale sia retroattiva. La legge regionale dispone pro futuro e prevede un regime transitorio con scansione temporale differenziata per i gestori di pubblici esercizi (cioè per soggetti che, in linea di principio e come già osservato, dovrebbero trarre il proprio sostentamento da attività del tutto diverse rispetto all’accessoria gestione di una macchina AWP) e per i gestori di sale giochi.

La legge regionale non è poi certo direttamente volta a disciplinare i rapporti concessori tra le parti e/o tra le parti e lo Stato (né potrebbe esserlo), ma è unicamente funzionale ad un dichiarato intento di tutela della salute, oltre che di organizzazione delle attività commerciali sul territorio, aspetti che rientrano nella materia della tutela della salute e nelle ordinarie prerogative di pianificazione urbanistica e quindi di governo del territorio, per le quali sussiste una competenza normativa regionale”.

 

 

Legge non retroattiva – Non vi è dunque alcuna preclusione costituzionale all’emanazione di norme che incidano pro futuro su rapporti di durata, salvo effetti palesemente arbitrari; diversamente opinando dovrebbe immaginarsi che, ad esempio, il titolare di una autorizzazione decennale all’esercizio di una attività che risulta – alla luce del progresso tecnico – dannosa per la salute, non potrebbe essere assoggettato, per tutta la durata dell’autorizzazione, alle sopravvenute norme di sicurezza volte alla tutela della salute stessa.

E’ poi difficilmente sostenibile che una legislazione rigorosa in materia di prevenzione della ludopatia, quale quella adottata dalla Regione Piemonte, introdotta nel 2016 e con regime transitorio in scadenza nel 2017 possa aver “sorpreso” l’affidamento degli operatori del settore.

Alla luce della giurisprudenza tanto costituzionale che comunitaria menzionate, e considerato che la normativa in questione non è retroattiva ma dettata pro futuro, dotata di congruo periodo transitorio e solo indirettamente incidente su rapporti di durata, le prospettate censure di illegittimità costituzionale con riferimento alla presunta lesione dell’affidamento o di situazioni consolidate appaiono manifestamente infondate.

 

L’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016 e la sua applicazione impongono alle amministrazioni locali di adeguare i piani regolatori e la strumentazione urbanistica alle istanze poste dalla normativa sopravvenuta, recependo le finalità dettate dalle disposizioni regionali in modo da consentire comunque una organizzazione dell’attività degli apparecchi AWP. In sostanza l’entrata in vigore di una nuova disposizione di legge che incide sull’allocazione di un determinato esercizio/servizio impone alle amministrazioni locali di tenere conto, nella propria pianificazione, dei divieti di legge e comunque dei nuovi valori sui quali la pianificazione dovrà in qualche modo modellarsi, sì da garantire l’obiettivo della legge stessa, che nel caso in esame è, in estrema sintesi, allontanare dalle zone centrali e più accessibili gli apparecchi AWP, contestualmente però individuando aree accessibili per l’esercizio delle attività di gioco lecito mediante tali apparecchi.

 

Resta evidente – conclude il giudice – come l’effetto certo (e opinabile ma non per questo sospettabile di illegittimità costituzionale) della soluzione adottata dal legislatore regionale piemontese è quello di ridurre significativamente la possibilità di offrire il gioco delle AWP in contesti che non sono specificamente deputati al gioco (quali bar, tabaccherie ecc.) e che per ciò solo sono potenzialmente oggetto di accesso da parte di un numero di clienti molto elevato (potenzialmente e statisticamente ascrivibile alle categorie vulnerabili), i quali o non frequenterebbero locali specificatamente dedicati al gioco o, per il peculiare contesto in cui il servizio è offerto (normale esercizio commerciale destinato fisiologicamente ad una capillare diffusione), percepiscono il servizio AWP come innocuo”.

 

PressGiochi

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