24 Novembre 2024 - 07:52

Avv. Anastasia: “Nell’applicazione delle distanze, tenere in considerazione la tipologia di autorizzazione dell’esercizio”

Come ormai ampiamente noto le tanto discusse normative locali in materia di distanze dai luoghi sensibili prevedono un trattamento differenziato a seconda che la prescrizione di legge trovi applicazione relativamente

19 Novembre 2018

Come ormai ampiamente noto le tanto discusse normative locali in materia di distanze dai luoghi sensibili prevedono un trattamento differenziato a seconda che la prescrizione di legge trovi applicazione relativamente ad un esercizio commerciale titolare di un provvedimento autorizzatorio ex art. 86 T.u.l.p.s. o ad una classica sala-giochi titolare di un provvedimento autorizzatorio ex art. 88 T.u.l.p.s.

 

Nel primo caso, qualora l’esercizio commerciale si trovi a distanza inferiore a 500 metri (o 300 metri nei paesi con meno di 5.000 abitanti) da un luogo classificato come “sensibile”, lo stesso – in osservanza a quanto disposto dalla normativa di riferimento – manterrà il diritto a veder installati al proprio interno gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6, lett. a), T.ul.p.s., sino alla scadenza temporale dei contratti di installazione ad oggi pendenti con il Concessionario di rete.

 

Differente trattamento è, invece, riservato alle classiche sale da gioco le quali saranno costrette a trasferirsi in altra ubicazione avente una distanza superiore a 500 metri da qualunque luogo sensibile o, in caso contrario, andranno necessariamente incontro alla cessazione dell’attività entro il termine imposto dall’ente locale.

 

Sorvolando sul merito e sugli effetti della normativa innanzi richiamata (già posti abbondantemente in discussione in tutte le sedi), occorre soffermarsi su una questione rilevante che, se compresa e condivisa dalle autorità chiamate ad applicare le prescrizioni a carattere locali, potrebbe portare alcune sale da gioco a coltivare la possibilità di continuare ad avere installati al proprio interno gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6, lett. a), T.ul.p.s., sino alla scadenza temporale dei contratti di installazione ad oggi pendenti con il Concessionario di rete, usufruendo, dunque, di un’applicazione analogica (analogia legis) di quanto previsto dalla normativa regionale relativamente agli esercizi commerciali titolari di  provvedimento autorizzatorio ex art. 86 T.u.l.p.s.

 

Meritano, dunque, di soggiacere ad un trattamento differenziato le sale da gioco che – risultando intestatarie di una mera licenza rilasciata ex art. 86 T.u.l.p.s. – propongono un’offerta di gioco equiparata e dello stesso tenore di quella caratterizzante i restanti esercizi commerciali (bar, tabaccherie, etc …) disponenti del medesimo provvedimento autorizzatorio.

Al pari di questi ultimi esercizi, quindi, le sale da gioco autorizzate sulla base di una semplice licenza ex art. 86 T.u.l.p.s., hanno il pieno diritto ad avanzare formale richiesta affinché, in ordine alle stesse, venga fatta applicazione analogica (analogia iuris) di quanto previsto dalla normativa regionale per gli esercizi commerciali titolare di un provvedimento autorizzatorio ex art. 86 T.u.l.p.s., consentendo così alle stesse di mantenere il diritto a veder installati al proprio interno gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6, lett. a), T.ul.p.s., sino alla scadenza temporale dei contratti di installazione ad oggi pendenti con il Concessionario di rete.

 

 

 

 

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