Con un’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale del Riesame di Napoli è stato confermato il sequestro a carico di un centro trasmissione dati (Ctd) che svolgeva attività non autorizzata
Con un’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale del Riesame di Napoli è stato confermato il sequestro a carico di un centro trasmissione dati (Ctd) che svolgeva attività non autorizzata di raccolta scommesse su eventi sportivi in collegamento con un noto bookmaker estero, che non ha aderito al condono previsto dalla Legge di Stabilità (Legge n. 190/14).
Il Collegio giudicante, nel ritenere sussistente il fumus del reato contestato ex art. 4 comma 4 bis L. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni, ha respinto il ricorso, che si basava su due motivi:
1) la ricorrente lamentava di aver formalizzato la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 644, della Legge di Stabilità 2015 -Legge n. 190/14,
2) di essere stata la società in oggetto illegittimamente esclusa dall’esercizio dei giochi pubblici all’interno del territorio italiano in palese violazione del diritto dell’Unione Europea; ritornello che viene oramai riproposto da circa dieci anni nelle sedi giudiziarie.
Il Tribunale, nel non ritenere valide e fondate le censure della ricorrente, rileva la non adesione alla regolarizzazione fiscale per emersione dell’operatore ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità e dell’indagato, avendo peraltro quest’ultimo sottoscritto il contratto di affiliazione in data 13 novembre 14. Ed ancora, osserva il Collegio, avendo il CTD dato inizio alla propria attività dopo il 30 ottobre 2014 in difetto di regolare licenza, anche le motivazioni della propria difesa riguardo alla non conformità al diritto comunitario dei bandi di gara previsti dalla normativa primaria ed indetti da ADM non vengono ritenute valide e come tali degne di essere accolte. Il Tribunale di Napoli richiama anche la pronuncia dello scorso 22 gennaio, nel ribadire la conformità del sistema concessorio italiano ai principi del Trattato Ue, ben evidenziando che la Corte di Giustizia è comunque giunta “a soluzioni difformi da quelle invocate dal ricorrente quanto alla conformità al diritto europeo del bando impugnato“, ritenendo superata tutta la giurisprudenza che da Placanica in poi aveva posto dei dubbi sul sistema concessorio italiano in tema di raccolta di giochi e scommesse. Tale legittimità del sistema concessorio italiano è stata peraltro da ultimo ribadita con altra ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Europea del 14 aprile 2014 nella Causa C-652/13 nel dispositivo della quale si legge: “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.”. Quindi se anche i Tribunali penali, che fino ad ora hanno spesso ritenute valide le ragioni dei CTD/ CED, prendono contezza che l’orientamento comunitario è cambiato, è necessario intervenire in maniera puntuale sui soggetti che non hanno aderito alla procedura applicando i principi di cui all’art. 1, comma 644, della Legge di Stabilità. Sarebbe opportuno che le indicazioni contenute nell’indicato comma fossero ribadite dal Legislatore oppure dall’Esecutivo, in fase d’attuazione della c.d. Delega Fiscale. E chi di competenza predisponga un valido piano repressivo. Lasciando solo ad una valutazione di opportunità successiva all’attuazione del comma 644 la invocata possibilità di far rientrare nel condono coloro che per mancanza di tempo e/o perché poco sensibilizzati ed informati non hanno potuto aderire. Adesso servono certezze, anche se l’esecutivo non sembra in condizione di poterne dare. E questo non depone bene, sopratutto in vista anche del MAXI BANDO di GARA del 2016.
PressGiochi
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