11 Gennaio 2025 - 03:56

Istituto Friedman: “Nessun diritto di ammazzare la libertà d’impresa nel settore del gioco”

“Restiamo fortemente colpiti dalle parole del prof. Fiasco il quale, commentando la recente decisione del Tribunale di Torino di rimettere la normativa regionale che ha introdotto forti limitazioni all’offerta di

08 Novembre 2018

“Restiamo fortemente colpiti dalle parole del prof. Fiasco il quale, commentando la recente decisione del Tribunale di Torino di rimettere la normativa regionale che ha introdotto forti limitazioni all’offerta di gioco lecito al vaglio della Corte costituzionale, ha di fatto completamente svilito il ruolo riconosciuto dalla nostra carta fondamentale alla libertà d’impresa”.

“Richiamandosi ad una datata sentenza datata della Corte costituzionale (sent. N. 237/1975) – afferma l’Istituto Milton Friedman Institute in una nota – egli arriva a ritenere che il diritto sancito all’art. 41 della Costituzione, la libertà di impresa, debba sempre e comunque soccombere di fronte all’interesse pubblico derivante da presunte esigenze di sicurezza, libertà e dignità umana.
Ora pur tralasciando il fatto che la sentenza in questione veniva emessa per una situazione sostanziale radicalmente diversa e in un contesto storico in cui la coscienza collettiva in materia di gioco d’azzardo era marcatamente ostile (il gioco lecito oggi rappresenta la prima fonte di gettito erariale), il professore si dimentica di valorizzare il fatto che nel bilanciamento di diritti costituzionali contrapposti sebbene sia ammissibile che uno possa subire una contrazione a favore dell’altro tale contrazione debba essere sempre effettuata alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Da ciò emerge come nel proprio commento il professore abbia completamente errato nella messa a fuoco della problematica.

 

Non è infatti in discussione la possibilità che il legislatore per garantire certe situazioni degne di tutela possa intervenire comprimendo in parte il diritto di libera iniziativa economica, ma ciò che è inaccettabile è che questo venga fatto senza tenere conto che la limitazione di tale diritto costituzionale debba essere ragionevole e proporzionata al fine desumibile da altri principi dettati dal costituente. Da ciò deriva l’assunto che impone che tali interventi contrattivi di diritti fondamentali debbano essere il meno invasivi e limitativi possibile.
È chiaro perciò che tale contrazione non potrà trovare spazio nel nostro ordinamento qualora il fine del legislatore fosse di fatto quello di interdire completamente un’attività economica lecita.

 

Ciò è quello che gli amministratori hanno dichiarato (liberare il Paese dalla “piaga” del gioco) e che con leggi come quella della Regione Piemonte hanno realizzato.
Attraverso norme che hanno avuto come effetto la realizzazione di un proibizionismo completo al gioco lecito si sono create situazione in cui, come rilevato dallo stesso professore, alcune realtà hanno subito la completa espulsione di attività economiche che, occorre forse ricordarlo, sono di per sé assolutamente lecite.

Già solo analizzando gli effetti, senza concentrarci ulteriormente sulla finalità del legislatore, che comunque non può essere considerata legittima, appare evidente quanto sbagliate siano tali normative che prescindendo da qualsiasi analisi ragionevole e da ogni valutazione proporzionata delle situazioni di fatto si limitino a interdire a un intero comparto economico l’accesso al mercato a cui avrebbe diritto.

È per questi motivi che, a differenza di quanto auspicato dal professor Fiasco, non si può che sperare in una pronuncia di incostituzionalità della legge in discussione che salvaguardando la libertà economica dei singoli possa ancora una volta limitare o perlomeno circoscrivere la portata dell’intervento regolatore dello Stato.
Perché se oggi il nemico pare essere il gioco d’azzardo non si deve ignorare che domani potrebbe toccare ad alcolici e tabacchi per finire poi dopodomani chissà dove facendo regredire il Paese a forme di illiberalismo economico caratteristiche della prima metà del secolo scorso.”

PressGiochi