24 Dicembre 2024 - 00:22

Bilancio 2019: dal 1° gennaio aumenti del preu dello 0,5% sulle aliquote stabilite dal Dignità

All’articolo 80 della Legge di Bilancio 2019 troviamo tra le disposizioni in materia di entrate tributarie, l’aumento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento. L’articolo 80 incrementa dello 0,5

08 Novembre 2018

All’articolo 80 della Legge di Bilancio 2019 troviamo tra le disposizioni in materia di entrate tributarie, l’aumento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento.

L’articolo 80 incrementa dello 0,5 per cento le aliquote da utilizzare per determinare il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito.

La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

  •  al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
  •  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) a decorrere dal 1° maggio 2019;
  •  al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2020,
  •  al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2021
  •  al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

La norma in esame incrementa quindi le predette aliquote dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

 

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