24 Novembre 2024 - 08:56

CGUE: sia il giudice nazionale a stabilire la conformità del monopolio dei giochi d’azzardo

Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger, se un sistema nazionale di

05 Novembre 2018

Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger, se un sistema nazionale di monopolio dei giochi d’azzardo deve essere considerato conforme agli articoli 56 e seguenti TFUE, qualora un procedimento giudiziario nazionale abbia stabilito che :- la dipendenza dal gioco d’azzardo non è un problema sociale che giustifica l’intervento statale; – i giochi di azzardo vietati comportano solo illeciti amministrativi e non reati penali; – le entrate statali annuali dei giochi d’azzardo rappresentano oltre 500 milioni di euro, pari allo 0,4% del bilancio annuale e
– le promozioni fatte dai licenziatari sono principalmente finalizzate a incoraggiare i profani a giocare.

 

Lo ha stabilito l’ottava commissione della Corte di giustizia dell’Ue intervenendo nella causa promossa da Gmalieva dopo la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’autorità austriaca Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.

 

 

Le Questioni pregiudiziali poste- Se debba essere considerato coerente ai sensi dell’articolo 56 TFUE un regime monopolistico legale sui giochi d’azzardo, in relazione al quale partendo dall’ipotesi che sia sufficiente un accertamento e una valutazione dei fatti in base alle prove prodotte da enti pubblici e da soggetti privati, parti del procedimento, nonché in base a fatti di pubblica notorietà (v. a tal proposito la causa C685/15) e non vi sia alcun vincolo derivante dall’analisi giuridica di altri giudici nazionali, non basatisi su un autonomo controllo di coerenza (v. a tal proposito la causa C-589/16) –

in un procedimento giudiziario che pone attenzione alle citate precauzioni e pertanto presumibilmente rispondente al principio di equità sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e rispettivamente dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si siano affermati i seguenti punti cardine fondamentali:

che la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato,

che i giochi d’azzardo proibiti non configurano condotte penalmente rilevanti, ma meramente (anche se frequenti) illeciti amministrativi,

che le entrate statali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di EUR 500 milioni all’anno (pari allo 0,4% dell’intero budget annuale dello Stato), e

che le misure pubblicitarie dei concessionari mirano prevalentemente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ancora estranei.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia da ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE un tale sistema, che non stabilisce per legge in modo esplicito né gli scopi perseguiti né l’onere della prova dello Stato in relazione al raggiungimento degli stessi, bensì affida ai giudici nazionali l’enucleazione dei criteri essenziali di coerenza e la loro verifica a tal punto che alla fine non è garantito un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e, rispettivamente, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, in relazione agli ampi poteri d’intervento delle autorità esecutive stabiliti per legge, non soggetti a previa autorizzazione o previo controllo da parte del giudice.

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, alla luce del fatto che la sola normazione di rigide condizioni di accesso senza la contemporanea fissazione del numero delle concessioni da rilasciare costituirebbe un’ingerenza relativamente modesta nella libera prestazione di esercizi.

In caso di risposta negativa ad una nelle questioni sopra riportate, se un giudice nazionale, che ha accertato la contrarietà al diritto dell’Unione del sistema monopolistico della legge sul gioco d’azzardo, su tali basi debba non solo accertare l’illegittimità per tale ragione delle misure di intervento di cui ai procedimenti dinanzi a lui pendenti, ma anche affrontare, nell’ambito delle competenze proprie del suo ufficio (ad esempio tramite la riapertura di quei procedimenti), l’annullamento di sanzioni necessariamente accessorie, ma già divenute definitive (come ad esempio pene pecuniarie).

 

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