Devolvere il 30 percento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) alle amministrazioni comunali che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l’onere dei controlli negli esercizi commerciali e
Devolvere il 30 percento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) alle amministrazioni comunali che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l’onere dei controlli negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco e a dover dare il proprio sostegno nella lotta alla ludopatia.
Lo prevede il disegno di legge presentato dal senatore della Lega Simone Pillon ed altri che mira a dettare criteri più stringenti all’installazione degli apparecchi da intrattenimento al fine di limitarne l’accesso indiscriminato.
“Nonostante i vari interventi legislativi in materia di protezione dei minori e di restrizioni in materia di pubblicità rivolta agli stessi, e nonostante la prevista riduzione,con la legge di stabilità 2016, del complessivo numero di slot machine del 33 per cento circa in totale (fino a raggiungere il livello massimo di 265.000), – afferma il senatore – non sembrano ancora essere state prese idonee misure di contrasto al fenomeno della ludopatia che non deve intendersi soltanto come problema a livello personale, ma collettivo, proprio per il forte impatto che questa patologia può avere sull’intero sistema sociale”.
IL DISEGNO DI LEGGE – L’articolo 1 specifica le finalità della legge, riferite alla necessità di evitare l’eccessivo frazionamento e polverizzazione dell’offerta di gioco, innalzare la professionalità degli operatori allo scopo di proteggere le categorie più deboli e contrastare il fenomeno del gioco illegale.
L’articolo 2 detta,quindi, nuovi criteri per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo 18 giugno 1931, n.773(cosiddetti new slot)al fine di limitare l’eccessivo proliferare delle new slot in bar, ristoranti e in tutti quegli esercizi commerciali che non fanno del gioco la loro attività principale. In particolare, è vietata l’installazione delle new slot in quegli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore ai 20metri quadrati. L’installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri – e che operano in forza della sentenza cosiddetta «Costa Cifone» emessa il16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l’installazione delle videolottery (VLT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico.
Viene, inoltre, ridisegnato il sistema del contingentamento ossia il numero massimo di congegni che è consentito installare in rapporto alla superficie dei locali destinata alla vendita o all’attività economica e sociale nei bar, nei ristoranti e negli alberghi riducendo il numero massimo di apparecchi installabili rispetto al numero oggi consentito. Sono infine dettate disposizioni sulla realizzazione negli esercizi commerciali dei locali destinati all’installazione delle new slot.
Essi devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all’attività principale. In tali locali deve essere prevista un’apposita area destinata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo.
L’articolo 3 detta nuove disposizioni in materia di orario, al fine di evitare che la possibilità dell’accesso al gioco, a qualsiasi orario del giorno e della notte, favorisca in maniera indiscriminata la dipendenza, almeno per i dispositivi fisici, tenuto conto dell’ormai dilagante fenomeno del gioco online illegale su cui, invece, è più difficile intervenire. Si ricorda, a questo proposito, che la stessa Commissione europea sui servizi di gioco d’azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida da adottare al fine di tutelare in maniera più efficace i cittadini, e soprattutto i minori, dal rischio del gioco digitale ormai diffusissimo. Si prevede, altresì, una regolamentazione più stringente riguardo l’ubicazione geografica dei dispositivi, stabilendo norme sulla distanza tra questi ultimi e i luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri sportivi, parchi pubblici e centri parrocchiali, visto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente più fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che più facilmente, data la loro condizione sociale ed economica, possono cadere in vere forme di dipendenza psicologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali. Allo stesso modo, viene anche prevista una distanza minima dagli sportelli bancari o postali, tale da scoraggiare, quanto più possibile, il prelievo di contante, considerato che il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso di giocare d’azzardo in grado di compromettere se stesso, la propria famiglia e le proprie attività o il proprio patrimonio.
L’articolo 4 intende devolvere il 30 percento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) alle amministrazioni comunali che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l’onere dei controlli negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco e a dover dare il proprio sostegno nella lotta alla ludopatia. Le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte a essi spettante sono rimandate ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze.
L’articolo 5 è teso a limitare il ricorso alle carte di debito per il pagamento delle giocate. Sempre più spesso si assiste a giocatori che pur di continuare a giocare sono disposti ad indebitarsi ulteriormente aggirando, con l’utilizzo della carta di debito, i limiti imposti al prelievo di contanti.
L’articolo 6 comprende una serie di misure dedicate al contrasto del gioco illegale o irregolare, nonché a garantire il versamento di una garanzia fideiussoria anche da parte di quei soggetti giuridici con sede operante all’estero che fino ad ora lo hanno evitato, equiparandoli di conseguenza agli operatori italiani.
L’articolo 7, infine, stabilisce sanzioni amministrative di natura pecuniaria, fino al provvedimento di chiusura dell’esercizio, in caso di reiterazione della violazione degli obblighi imposti dal presente disegno di legge.
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