26 Dicembre 2024 - 02:01

Regione Sardegna. La Sesta Commissione approva il Testo Unificato sul gioco sul quale darà avvio ai lavori

La Sesta Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato questa mattina il Testo Unificato in materia di Gioco d’azzardo Patologico sul quale avvierà le audizioni nei prossimi giorni. Lo

09 Ottobre 2018

La Sesta Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato questa mattina il Testo Unificato in materia di Gioco d’azzardo Patologico sul quale avvierà le audizioni nei prossimi giorni. Lo comunica la consigliera regionale Daniela Forma che, nell’ultima seduta dei lavori, aveva ricevuto l’incarico di proporre alla Commissione un Testo Unificato che tenesse conto delle tre Proposte di Legge depositate sul tema: la Proposta di Legge n. 514, prima firmataria la stessa consigliera Daniela Forma, e le Proposte di Legge n. 56 e n. 280 che vedono quali primi firmatari rispettivamente i consiglieri Agus e Demontis.

 

“Quest’oggi, con l’approvazione del Testo Unificato in materia di Gioco d’Azzardo Patologico – dichiara Daniela Forma – abbiamo fatto un importante passo in avanti per l’esame di un provvedimento molto atteso, in grado di qualificare la nostra azione legislativa perché mira a dare risposte ad un fenomeno, quello della diffusione del gioco d’azzardo e delle patologie e dei problemi ad esso correlati, che è meritevole di particolare attenzione.

Il Testo Unificato che si compone di cinque parti – prosegue Daniela Forma – presta particolare attenzione alle Competenze della Regione Sardegna in materia come pure a quelle dei Comuni, senza tralasciare il ruolo fondamentale dell’istituzione scolastica e dell’associazionismo.

Il testo Unificato – conclude Daniela Forma – verrà ora messo a disposizione di tutti i portatori di interesse perché facciano pervenire alla Sesta Commissione le loro osservazioni e, nei prossimi giorni, verrà formalizzato il calendario delle audizioni per consentire ai principali referenti sul tema di poter fornire un utile supporto alla discussione e alle scelte in materia del Consiglio Regionale. Sono numerosi infatti – precisa Daniela Forma – i soggetti portatori di interesse che in queste settimane hanno fatto richiesta di poter essere ascoltati e tenuti in debito conto dalla Commissione”.

 

Testo Unificato

Piano regionale del Gioco d’azzardo patologico (GAP) della Sardegna – Al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d’azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, la Regione si dota del Piano regionale del Gioco d’azzardo patologico (GAP).

Il piano é deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di sa-nità, previo parere della competente Commissione con-siliare; il Piano è revisionato ed implementato ogni due anni.  Il Piano regionale del Gioco d’azzardo pato-logico (GAP) della Sardegna contiene le attività che interessano l’intero contesto regionale in ordine alla pre-venzione, alla cura e riabilitazione dei soggetti problematici e patologici, e le azioni sia di carattere regionale sia di carattere territoriale da porre in essere per l’implementazione dello stesso.

Il Piano riporta le azioni finanziate con le ri-sorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-to “legge di stabilità 2016”), le azioni finanziate utiliz-zando risorse del Fondo sanitario regionale e quelle fi-nanziate con eventuali altre risorse regionali.  In sede di prima applicazione si tiene conto del “Piano regionale 2017 del Gioco d’azzardo patolo-gico della Sardegna” già approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e con il quale è stato  programmato l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico assegnate alla Regione con decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2016.

 

 

Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo – È istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il sup-porto tecnico, l’Osservatorio regionale del disturbo da gioco d’azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricompre-se nell’Osservatorio epidemiologico regionale per le di-pendenze patologiche. L’Osservatorio regionale del disturbo da gio-co d’azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e moni-toraggio per la verifica dello stato di attuazione del Pia-no regionale del gioco d’azzardo patologico (GAP) del-la Sardegna.

 

Campagne di informazione e sensibilizzazione – La Regione, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 e raccordandosi con sog-getti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti a livello nazionale, regionale e locale, pro-muove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo. Nel predisporre le campagne si presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli.

 

Istituzione della “Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d’azzardo” –  La Regione istituisce la “Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d’azzardo” quale occasione per focalizzare l’attenzione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco.

 

Competenze dei comuni  –  Autorizzazione all’esercizio

L’esercizio delle sale da gioco e il gioco leci-to nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente compe-tente, concessa per cinque anni rinnovabili. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosa-nitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

 

Agevolazioni e limitazioni in capo ai comuni – I comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, possono individuare altri luoghi sensibili cui applicare le dispo-sizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10, con riguardo all’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, ai pro-blemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

 

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