25 Gennaio 2025 - 00:19

Gamenet. Luce verde dell’AGCM all’acquisizione di Goldbet

L’operazione di Goldbet da parte di Gamenet non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e

01 Ottobre 2018

L’operazione di Goldbet da parte di Gamenet non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

E’ quanto ha affermato l’Antitrust che è stata chiamata a valutare l’operazione di acquisizione.

Nei mesi scorsi Gamenet, ha ottenuto il controllo esclusivo di Goldbet, per mezzo dell’acquisto del 100% del suo capitale sociale.

L’operazione ha previsto un patto di non concorrenza in virtù del quale il venditore si è impegnato, per un periodo di tre anni dalla data del closing, a : a) non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza relativa a giochi e scommesse in Italia, San Marino e Città del Vaticano; b) non acquisire, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione o interessenza in, e a non entrare in joint venture con, qualsiasi società o soggetto operante nel settore dei giochi e delle scommesse. Nel contratto di compravendita è altresì previsto che alcuni amministratori e top manager di Goldbet sottoscrivano un analogo patto di non concorrenza della durata di un anno.

 

Le valutazioni dell’AGCM – L’operazione in esame riguarda il mercato della raccolta di giochi e scommesse e le attività di gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT).

Sotto il profilo merceologico, le attività di commercializzazione dei giochi (ivi incluso il Bingo, gli apparecchi da gioco e i giochi di abilità, venduti attraverso canali sia fisici che on line) potrebbero essere considerate come appartenenti ad un unico mercato del prodotto, come in alcuni precedenti dell’Autorità3. Le diverse tipologie di scommesse e giochi esistenti, infatti, possono presentarsi allo scommettitore come variazioni del medesimo servizio, al quale risulterebbe difficile applicare rigide compartimentazioni. Al contempo, va sottolineato come i diversi giochi e le diverse tipologie di scommesse, in ragione delle caratteristiche dei prodotti e delle abitudini dei clienti- scommettitori – anche alla luce della più recente e variegata offerta attraverso il canale online, di crescente importanza – potrebbero col tempo aver assunto specificità autonome, tali da fare considerare ciascuna attività un mercato rilevante a sé stante. In ogni caso, non appare necessario fornire una precisa delimitazione del mercato merceologico rilevante, poiché, sulla base delle considerazioni esposte di seguito, l’operazione non appare suscettibile di sollevare significativi problemi concorrenziali indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

  1. Sotto il profilo geografico, le attività citate, sulla scorta dei precedenti dell’Autorità, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell’offerta – in particolare per quanto attiene all’ambito di validità territoriale dei titoli concessori, valido anche per il gioco a distanza che, in base alla regolamentazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, può essere offerto dai concessionari solo ai residenti in Italia – possono ritenersi di dimensione nazionale.
  2. In relazione alla sola attività distributiva tramite punti vendita dislocati sul territorio, le attività citate potrebbero avere un’estensione locale, non superiore comunque all’ambito provinciale di appartenenza dei punti vendita interessati. Tale ipotesi è motivata dalla considerazione delle esigenze di prossimità che legano il cliente scommettitore al punto fisico dove materialmente effettuare la giocata5. Al riguardo, va tuttavia messo in luce come il recente sviluppo dell’offerta delle diverse tipologie di giochi e scommesse attraverso il canale online, come illustrato nel prosieguo, potrebbe aver contribuito ad attenuare il legame tra il cliente-scommettitore e il punto fisico dove materialmente effettuare la giocata, che può appunto essere effettuata, almeno con riferimento ad alcuni giochi e scommesse, anche online.

In ogni caso, non appare necessario fornire una precisa delimitazione del mercato geografico rilevante, poiché, sulla base delle considerazioni esposte di seguito, l’operazione non appare suscettibile di sollevare significativi problemi concorrenziali indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

  1. Ad esito dell’operazione notificata, la quota complessivamente detenuta a livello nazionale da Gamenet nel mercato della raccolta di giochi e scommesse (ivi inclusi gli apparecchi AWP e VLT e i giochi raccolti online) subirà un aumento contenuto, passando dal [5-10%] al [5-10%] (in valore sulla raccolta totale).

Anche ove si prendano in considerazione i dati sulla raccolta distinguendo tra attività di giochi e di scommesse, le quote post merger detenute da Gamenet restano contenute. Infatti, con specifico riferimento alla sola raccolta di scommesse, la quota detenuta da Gamenet passerà dal [1-5%] al [10-15%], mentre con riguardo alla solta raccolta di giochi, la quota detenuta da Gamenet passerà dallo [inferiore all’1%] al [1-5%]. Come anticipato, non operando la società acquisita tramite apparecchi di divertimento e intrattenimento (AWP e VLT), la quota post merger nella raccolta resterà invariata.

Sul mercato sono presenti numerosi e consolidati concorrenti, quali, ad esempio, Lottomatica (con una quota di circa il [25-30%]), Snaitech (con una quota di circa il [5-10%]), Sisal (con una quota di circa il [5-10%]); con particolare riferimento al segmento delle scommesse, figurano altresì ulteriori qualificati concorrenti, quali Eurobet, SKS365 e BET365. In ragione delle quote di mercato post merger e della presenza di numerosi e importanti operatori concorrenti, si ritiene che nel mercato nazionale della raccolta di giochi e scommesse l’operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali. BOLLETTINO N. 36 DEL 1 OTTOBRE 2018

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  1. Quanto all’attività distributiva, le attività di Gamenet e di Goldbet si sovrappongono in numerose province. In 64 province su 110, la quota congiunta delle parti – in termini di punti vendita, diretti e indiretti, sul totale dei punti vendita esistenti a livello provinciale e senza tener conto del canale online – è inferiore al 15%, mentre in 39 province è compresa tra il 15% e il 25%. La quota congiunta delle parti a seguito dell’operazione supererà il 25%, collocandosi comunque su valori inferiori al 40%, in 7 province, segnatamente: Piacenza ([20-25%]), Agrigento ([25-30%]), Prato ([25-30%]), Ragusa ([30-35%]), Isernia ([35-40%]), Siracusa ([35-40%]) e Campobasso ([35-40%]). Va altresì considerata la significativa pressione concorrenziale esercitata dal canale online sul canale distributivo tramite punti vendita fisici. Il canale online, accessibile anche tramite piattaforme mobili, nel 2017 ha inciso per il 25,7% sul fatturato totale del settore, con una punta stimata del 55% nel segmento delle scommesse. L’introduzione di servizi innovativi introdotti in particolare negli ultimi anni, quali i “Casinò games”, ha contribuito alla crescita della raccolta di giochi a distanza (tramite il canale online), che ha fatto registrare, nel solo 2017, un incremento di circa il 23%, a testimonianza della sua crescente rilevanza (dati forniti dalle Parti). La crescente importanza rivestita dal canale online potrebbe dunque favorire un processo di cambiamento e innovazione nel settore.
  2. In considerazione delle contenute quote di mercato, della presenza di numerosi e qualificati concorrenti e dell’incidenza del canale online, nonché della circostanza per la quale il settore appare caratterizzato da un processo di tendenziale allargamento e innovazione dell’offerta, la modifica strutturale dell’offerta in esame non è in grado di produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale.
  3. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

 

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