24 Novembre 2024 - 08:21

Lotto. Avv. Agnello (Stanleybet): “Sarà difficile per lo Stato dimostrare le ragioni di interesse pubblico della monoconcessione”

L’avv. Daniela Agnello, in difesa di Stanleybet Malta nel procedimento pendente alla Corte di Giustizia UE, sull’interpretazione del diritto dell’Unione in relazione a disposizioni nazionali italiane in materia giochi pubblici

28 Settembre 2018

L’avv. Daniela Agnello, in difesa di Stanleybet Malta nel procedimento pendente alla Corte di Giustizia UE, sull’interpretazione del diritto dell’Unione in relazione a disposizioni nazionali italiane in materia giochi pubblici e, più segnatamente, in materia di affidamento in concessione del servizio del gioco del Lotto, a seguito del deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale  Eleanor Sharpston e a seguito dei comunicati della Corte e della recente rassegna stampa osserva quanto segue.

 

Devo precisare, innanzitutto, che l’Avvocato Generale propone alla Corte di rispondere al primo quesito affermando, testualmente, che “un modello di concessione per la gestione di un’attività di gioco come il Lotto costituisce una limitazione del godimento delle libertà garantite”.

L’Avvocato Generale aggiunge che spetta alle autorità nazionali fornire elementi oggettivi di prova sufficienti a dimostrare sia le ragioni di interesse pubblico che sono alla base della scelta del modello monoproviding, sia la proporzionalità di tale modello rispetto agli scopi perseguiti.

Sarà un compito difficoltoso per lo Stato italiano dimostrare la sussistenza di tali elementi, tenuto conto che l’Avvocato Generale ha già escluso l’ammissibilità dei motivi quali l’incremento delle “entrate erariali” e le ragioni di “efficienza amministrativa”.

 

Con riferimento al secondo quesito, l’Avvocato Generale afferma che la restrizione agli artt. 49 e 56 TFUE risulta sproporzionata se il prezzo della concessione, in combinazione con le altre clausole della convenzione, sia “tale da rendere la partecipazione alla gara priva di attrattiva o addirittura impossibile per chiunque tranne che per il prestatore del servizio uscente”, quindi Lottomatica.

L’Avvocato Generale rimanda al giudice nazionale di valutare quanto Stanley ha già dimostrato in giudizio, con ampia documentazione: la previsione di una spropositata base d’asta pari ad euro 700 milioni (con possibilità di offerte a rialzo non inferiori a euro 3 milioni), di irragionevoli requisiti speciali e di inique ipotesi di decadenza che hanno permesso di fatto la partecipazione alla procedura selettiva, soltanto al concessionario uscente, vale a dire Lottomatica S.p.A.. Società, quest’ultima, che aveva peraltro già beneficiato per quasi un ventennio dell’affidamento diretto della concessione e del suo rinnovo tacito.

 

Con riferimento al terzo quesito, l’Avvocato Generale è estremamente chiaro nel concludere che soltanto una decisione di tipo giurisdizionale e, in particolare, una sentenza di condanna di primo grado, può giustificare la decadenza della concessione del Lotto.

Tale conclusione evidenzia palesemente l’iniquità delle condizioni di gara, che prevedevano la decadenza della concessione per la semplice ipotesi di rinvio a giudizio. Proprio questa norma ha reso impossibile la partecipazione dei miei assistiti, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, alla gara.

Appare ardua la difesa dello Stato italiano, nel prosieguo della vicenda giudiziaria, per giustificare le molteplici e palesi criticità della gara del Lotto.

 

Attendiamo la sentenza della Corte di Giustizia e auspichiamo che l’intervento dell’organo dell’Unione possa conferire certezza, evidenza e precisione all’interpretazione del diritto.

 

PressGiochi

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