24 Dicembre 2024 - 19:18

Ddl isole minori: 50 milioni di euro da preu e costi di gestione del gioco per incrementare il Fondo di sviluppo

“E’ necessario assicurare all’intervento normativo una copertura finanziaria diversa da quella prevista dall’articolo 20, comma 2, del disegno di legge, in coerenza con l’indirizzo del Governo e della Maggioranza di

20 Settembre 2018

“E’ necessario assicurare all’intervento normativo una copertura finanziaria diversa da quella prevista dall’articolo 20, comma 2, del disegno di legge, in coerenza con l’indirizzo del Governo e della Maggioranza di contrarietà alla diffusione del gioco d’azzardo e delle ludopatie, implicando tale contrarietà la necessità di eliminare o comunque ridurre il ricorso al gioco d’azzardo quale strumento per l’acquisizione di proventi per l’Erario pubblico”.

Lo ha dichiarato ieri presso la 13ima Commissione Territorio e Ambiente del Senato il deputato della Lega Luca Briziarelli durante la discussione del testo base che riunisce le diverse proposte di legge presentate relativamente allo sviluppo delle isole minori marine e lacustri.

 

 

Il testo prevede infatti all’art. 20 che ‘entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

I 50 milioni di euro presi dal gioco, serviranno per incrementare la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori di 100 milioni annui.

 

Ad intervenire sul testo assunto come base dei vari provvedimenti presentati in materia anche il Servizio Studi del Senato che commentando l’articolo 20 ha scritto:

“La disposizione reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 1 dispone che all’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

  1. a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);
  2. b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

In base al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare:

  • la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali
  • nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019″.

 

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